Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO

Possono considerarsi fiscalmente neutrali per il soggetto percipiente le indennità chilometriche percepite nell’ambito di attività sportive dilettantistiche (es. atleti, dirigenti accompagnatori, massaggiatori non professionisti, ecc.) effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente stesso e che siano opportunamente documentate.
Ai sensi dell’art. 69, comma 2, T.U.I.R. non rientrano nel plafond dei 10.000 euro annui di esenzione previsto per le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.), né sono soggetti a tassazione in capo al percipiente le somme corrisposte a titolo di rimborso spese, relativo a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 38/E/2014) ha chiarito che i “rimborsi chilometrici” possono essere considerati “rimborsi delle spese di viaggio” qualora siano stati sostenuti dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Tali rimborsi, quindi, saranno fiscalmente neutrali solo se documentati (es. nota di riepilogo delle trasferte con indicate: data del viaggio, distanza percorsa, motivazione, altre informazioni utili) e aventi destinazione al di fuori del territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell’organismo erogatore.
Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non potranno in nessun modo essere determinate secondo un criterio forfettario, ma dovranno essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI (ovvero arbitrariamente stabiliti dell’associazione su valori inferiori a queste ultime).
Sarebbe inoltre opportuna, anche se non obbligatoria per legge, una delibera dell’organo preposto da statuto (o in mancanza dal Consiglio Direttivo) che disciplini le modalità, condizioni e tempistiche del rimborso nonché individui e autorizzi nominativamente i soggetti all’uso della propria auto per le trasferte.
Pertanto, le indennità chilometriche rispettose dei requisiti sopra indicati, non essendo imponibili ai fini delle imposte dirette in capo al soggetto percipiente, non sono oggetto di indicazione nella Certificazione Unica.
Diversamente, le indennità chilometriche riferibili a trasferte effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, non documentate, rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. fiscalmente neutrali per ciascun percipiente fino alla franchigia annua di 10.000 euro, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi sportivi fino a qual momento percepiti.