Di quali documenti stiamo parlando?
1. Il primo è rappresentato dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti (sul quale si è già soffermata Patrizia Sideri nella Newsletter Fiscosport n. 2 del 24/01/2018)
2. Il secondo è contenuto all’interno del corposo fascicolo contenente le risposte offerte il 31 gennaio ai quesiti operati dai parlamentari alla VI commissione permanente (finanze) della camera dei deputati, che si allega, in stralcio, al presente articolo.
I suddetti documenti fanno definitiva chiarezza sul versante delle modalità di emissione, da parte dei sodalizi sportivi, della Fattura Elettronica.
Qualche dubbio rimane invece ancora aperto in relazione al c.d. “ciclo passivo”, cioè alle modalità di ricezione e conservazione delle fatture di acquisto sul quale torneremo a breve con un flash nei prossimi giorni.
1. Le modalità di emissione delle fatture attive
Come noto l’art. 10, comma 1, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, aggiunge all'art. 1, comma 3, del d.l. 5/8/2015 n. 127 il seguente periodo
"Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni (fatturazione elettronica n.d.a.) i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".
I problemi – di natura prettamente operativa e che già erano stati segnalati in precedenti articoli (Enti non profit e fatturazione elettronica: prove di cinismo legislativo, in Newsletter n. 1/2019, S. Andreani, Fatturazione elettronica per i soggetti in regime 398: troppe le questioni irrisolte (A margine del Quesito dell'Utente n. 21696), in Newsletter n. 2/2019) vertevano soprattutto su tre questioni:
- la fattura “emessa per conto della ASD dal committente” consiste in un’autofattura?
- come può il sodalizio sportivo “assicurarsi che la fattura sia emessa per suo conto dal cessionario”?
- è possibile, per il sodalizio sportivo, emettere comunque Fattura Elettronica rinunciando a “godere” della (presunta) agevolazione?
Come già illustrato da Patrizia Sideri nell'articolo sopra richiamato, le risposte n. 2.14, 2.15 e 2.17 dell’Agenzia Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno dato esaurienti risposte ai quesiti sopra posti chiarendo, in particolare, che:
- è sempre possibile che il sodalizio sportivo, ancorché esonerato, decida di emettere autonomamente la Fattura Elettronica
- la suddetta fattura dovrà essere emessa con IVA esposta non vertendosi in alcun caso in ipotesi di “autofattura con reverse charge” da parte del cessionario/committente. Con il che, è stato risolto (finalmente) anche il dubbio relativo al rischio di perdere il diritto alla detrazione forfettaria dell’imposta
Tali posizioni sono state confermate dalla risposta 5-01347 (qui allegata) offerta dalla VI commissione permanente della camera dei deputati ai quesiti posti in data 31/01/2019.
Si legge, innanzitutto, dal documento, richiamando in tal senso le risposte dell’Agenzia ai quesiti del Commercialisti, che “nulla vieta a detti soggetti (le ASD e gli altri enti associativi in regime 398) di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no ["superato nell'esercizio precedente", refuso nel documento originale] il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall’attività commerciale”
È dunque definitivamente sdoganata la possibilità per tali enti di “rinunciare” all’esonero e di emettere comunque Fattura Elettronica, nei casi in cui l’emissione di fattura sia obbligatoria e/o sia richiesta dal cliente 1.
Come abbiamo più volte evidenziato tale, auspicata, soluzione, rappresenta, alla fine dei conti, quella operativamente più semplice.
Anche perché, come ricorda correttamente la risposta parlamentare, “è utile ricordare, peraltro, che anche per tali soggetti, essendo titolari di partita IVA, sono disponibili i servizi gratuiti dell’Agenzia delle entrate per generare, trasmettere, conservare e consultare nel tempo le fatture elettroniche emesse e ricevute".
Ma se il sodalizio giudicasse preferibile la soluzione prospettata dalla norma, e non intendesse emettere Fattura Elettronica, demandando tale onere al cessionario/committente, quali devono essere le modalità operative?
Anche sotto questo aspetto vengono in aiuto i due documenti di chiarimento di cui sopra:
a) Innanzitutto, ai sensi della risposta della VI commissione:
“La normativa fiscale non detta specifiche disposizioni circa le modalità che il soggetto passivo IVA deve adottare per assicurare che la fattura sia emessa da altri per suo conto e, pertanto,tale aspetto risulta demandato agli accordi tra le parti, ferma restando la necessità che sul documento sia indicato che la fattura è emessa dal cliente o da un terzo per conto del fornitore/prestatore”
Si ribadisce poi quanto già evidenziato nelle risposte dell’Agenzia ai quesiti dei commercialisti precisando che:
“Con riguardo all’ulteriore aspetto concernente la traslazione della qualifica di debitore d’imposta in capo al soggetto che emette la fattura, deve sottolinearsi che, il soggetto che emette la fattura non assume tale ruolo in quanto la responsabilità per l’emissione della fattura e per l’assolvimento dell’imposta permane in capo al cedente/prestatore. La traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti non si risolve, pertanto, in una ipotesi di inversione contabile.”
Quindi:
- il sodalizio sportivo dovrà concordare (mettersi d’accordo) con il cliente/committente circa le modalità e i tempi di emissione della fattura “in nome e per conto dell’associazione”;
- la fattura “in nome e per conto” non è un’autofattura.
b) Quanto alle modalità tecniche dell’emissione della fattura “in nome e per conto” la risposta n. 2.13 al documento “AdE/Dottori Commercialisti” chiarisce che il cessionario/committente:
“predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di PIVA).
Problema risolto, con la conferma che sarà molto più semplice per le sportive emettere direttamente la Fattura elettronica.
2. Il ciclo passivo
Purtroppo non sembra che la questione sia così chiara e limpida per quanto riguarda gli obblighi/oneri relativi alle modalità di ricevimento e conservazione delle fatture di acquisto.
Sul punto diamo appuntamento ai nostri lettori per i prossimi giorni con un approfondimento-flash.