Il quesito
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

In effetti l'osservazione della gentile lettrice in merito alla terminologia utilizza è corretta. Il testo definitivo dell’art. 10, d.l. 119/2018, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, è il seguente:
Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.
Detto questo, vanno fatte due precisazioni:
1) per i soggetti che utilizzano le disposizioni ex l. 398/1991 la differenza tra proventi e volume d’affari è praticamente inesistente, in quanto, come indicato nella circolare AdE n. 18 del 03/08/2018, alla formazione del plafond di ricavi di 400.000 € (e, ritengo, anche alla definizione del limite di € 65.000,00 relativo alla esenzione da FE) concorrono sia i proventi incassati che i proventi/ricavi fatturati, ancorché non incassati;
2) la quota forfettaria del 50% di IVA non versata non costituisce provento commerciale né concorre alla determinazione del plafond di 400.000 € e alla definizione dell’ammontare dei proventi di 65.000,00 ai fini dell’esenzione esenzione dall’obbligo di FE. L’abbattimento forfettario del 50% dell’IVA da versare all’erario rappresenta, appunto, la forfetizzazione dell’IVA sugli acquisti inerenti l’attività commerciali che i sodalizi in 398 non possono detrarre in misura analitica. Non è, dunque, un provento, ma una detrazione forfettaria dell’IVA sugli acquisti, che può risultare più o meno conveniente a seconda delle circostanze.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito: poiché la disposizione parla di “periodo di imposta precedente” deve considerarsi, nel caso di specie, relativa al periodo 01/07/17 – 30/06/2018.
Qualora la disposizione avesse voluto riferirsi all’anno solare, infatti, avrebbe usato una terminologia diversa.
Si ritiene che il riferimento al periodo di imposta sia voluto, e coerente con l’impianto ex l. 398 che, anche ai fini del calcolo del plafond di 400.000 €, non fa riferimento all’anno solare ma al periodo di imposta.