“Last call” per i contributi a fondo perduto per le attività chiuse

Dottore Commercialista in Milano

Siamo alle battute finali in relazione alla richiesta di contributi a fondo perduto per le attività chiuse: l’istanza va presentata entro il 21 dicembre

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29.11.2021 sono state definite le modalità per poter richiedere il contributo a fondo perdute per le attività chiuse per almeno 100 giorni da provvedimenti delle autorità di governo dal 1 gennaio 2021 al 26 maggio 2021.

Tale provvedimento segue il Decreto Interministeriale (Ministero Sviluppo Economico e Ministero delle Finanze) del 1 settembre 2021 con cui sono state emanate le disposizioni per questo contributo a fondo perduto a favore di alcune categorie di attività che più di altre hanno subìto le misure restrittive di chiusura per fronteggiare la diffusione del Covid-19, come previsto dall’art. 2 del D.L.73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Come già anticipatovi in un precedente approfondimento a cui rinviamo per i particolari del contributo in questione (Contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse), possono beneficiare di questo contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, che abbiano registrato la chiusura dell’attività per un periodo di almeno 100 giorni dal 1 gennaio 2021 fino al 26 maggio 2021 e che:

  1. alla data del 24 luglio u.s. abbiano partita IVA ed esercitino come attività prevalente l’attività identificata dal codice Ateco 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
  2. alla data del 26 maggio u.s. abbiano partita IVA ed esercitino come attività prevalente le attività identificate dai codici Ateco di cui alla tabella seguente:
Codice ATECODescrizione
47.78.31Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00Catering per eventi, banqueting
59.14.00Attività di proiezione cinematografica
79.90.11Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
82.30.00Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00Corsi sportivi e ricreativi
90.04.00Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00Attività di musei
91.03.00Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10Gestione di stadi
93.11.20Gestione di piscine
93.11.30Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13Gestione di palestre
93.21Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30Sale giochi e biliardi
93.29.90Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05Organizzazione di feste e cerimonie

Come si osservava nel precedente approfondimento del 9 settembre 2021, per il settore dello sport, non sono stati considerati i seguenti due codici Ateco: 93.12 (attività di club sportivi, tra cui in particolare il 93.12.00) e della categoria 93.19 (Altre attività sportive, tra cui in particolare il 93.19.10 “Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” e il 93.19.99 “Altre attività sportive n.c.a.-(non classificate altrove)”, determinando così l’esclusione dei soggetti che operano con tali codici dalla possibilità di richiedere il contributo.

Inoltre si sottolinea che altra importante condizione per poter richiedere il contributo è lo svolgimento di attività d’impresa. In tal senso riteniamo che possano avanzare richiesta di contributo sia le a.s.d. che s.s.d. svolgenti attività commerciali.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato (es. commercialista).

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.

L’ammontare del contributo spettante ai soggetti sopra indicati alla lettera b) [e quindi diversi dai gestori di “Discoteche, sale da ballo night-club e simili”] è pari a:

  1. euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00;
    1. euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
    1. euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Evidenziamo che per la determinazione dell’importo spettante rilevano i ricavi riportati nei righi della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2020 (per i redditi dell’anno 2019 o per i redditi 2019-2020 per i soggetti con esercizio sociale infrannuale) e specificamente:

  1. rigo RS107, col 2, per le SSD (riferimento al modello UNICO 2020 SC);
  2. rigo RS111, per le ASD in contabilità ordinaria (riferimento al modello UNICO 2020 ENC);
  3. rigo RG2, col 7, per le ASD in contabilità semplificata o che abbiano optato per il regime fiscale della legge 398/1991);
  4. rigo RG4, col 2, per ASD in regime forfetario ai sensi dell’art. 145 TUIR.

Gli importi del contributo sopra indicati potranno essere oggetto di modifica in funzione delle istanze legittime che verranno presentate.

L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agen­zia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­men­to delle sanzioni.