Il quesito
Un’a.s.d., ad aprile 2017, all’atto della costituzione e richiesta del codice fiscale, non ha provveduto alla registrazione di atto costitutivo e statuto. Successivamente, a giugno, l’assemblea straordinaria modifica lo statuto (denominazione e altri parti) e provvede a richiedere anche la partita IVA, ma ancora una volta non provvede a registrare la modifica dello statuto. Per non perdere le agevolazioni fiscali della “decommercializzazione” prevista dall’art. 148 del T.U.I.R., dovrà provvedere a registrare tardivamente (con relative sanzioni e interessi) il verbale dell’assemblea straordinaria con la modifica dello statuto o dovrà registrare anche atto costitutivo e statuto originari? Inoltre presentando ormai tardivamente anche il modello EAS pagherà la sanzione per la remissione in bonis oggi di € 250 (o 258?) per intero o riducibile in base al periodo di pagamento (ad esempio nel caso di tardività inferiore a 90gg 1/9 del minimo)?
Risposta di: Redazione Fiscosport

Si ritiene che debbano essere registrati entrambi gli atti, ovvero:
– atto costitutivo, con lo statuto inizialmente adottato dall'ASD
– assemblea straordinaria di modifica dello statuto, con il nuovo testo statutario.
Per entrambe le registrazioni dovrà essere pagata l'imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi per la tardiva registrazione.
Relativamente al modello EAS, è corretto che venga applicato l'istituto della remissione in bonis (sul quale si veda da ultimo "Remissione in bonis": la scadenza è il 31 ottobre 2017) mediante il pagamento – per intero – dell'apposita sanzione di euro 250,00.