Il quesito
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

La risposta è negativa.
L’articolo 27-bis della Tabella di cui all’allegato B annesso al Dpr 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”), come modificato dalla legge 289/2002, dispone l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.
L’esenzione, quindi, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche “pure”, cioè che non siano anche iscritte al registro delle ONLUS.
L’unica esenzione in materia di bollo che si applica alle a.s.d. è quella prevista dall’articolo 7 della medesima Tabella, che dispone l’esenzione per le quietanze relative al versamento di contributi o quote associative a favore delle associazioni sportive.
Ne deriva, quindi, che le ricevute rilasciate dalle associazioni sportive dilettantistiche in occasione del versamento da parte degli associati delle quote associative, anche se di importo superiore a 77,46 euro, sono esenti dall’imposta di bollo.
Anche qui, attenzione alle definizioni tecniche: l’esenzione si applica solo alle “quote associative” e non anche ai “corrispettivi specifici de-commercializzati”, cioè alle quote pagate per la frequenza ai corsi sportivi che, quindi, se di importo superiore a € 77,46, devono essere assoggettate a imposta di bollo dell’importo di 2 €.