Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Gli adempimenti a carico di un ente non commerciale, come sostituto di imposta (Certificazione Unica-CU e modello 770, semplificato o ordinario), sono del tutto slegati da quelli previsti ai fini delle imposte sul reddito e Iva (Modello Unico, dichiarazione Irap e Iva).
La circostanza in base alla quale l'associazione in questione abbia erogato somme assoggettate a ritenuta fiscale e a titolo d'acconto (da dichiarare tramite il Modello 770) non implica quindi l'obbligo alla presentazione del Modello Unico. Tale obbligo infatti dipende dalla tipologia di ente, dalla natura delle attivita' svolte e dal regime contabile e fiscale adottato, informazioni non fornite dall'utente nella formulazione del quesito.
Si ricorda all'utente che, per il periodo di imposta 01.01.2015-31.12.2015, sono previste le seguenti scadenze, relativamente ai redditi erogati a titolo di lavoro subordinato, autonomo e ai redditi "diversi", che siano o meno assoggettati a ritenute fiscali: CU (in forma sintetica) ai percettori, 29.02.2016;
CU (in forma ordinaria) all'Agenzia delle Entrate, 07.03.2016 (1);
770 (semplificato o ordinario), 01.08.2016, termine successivamente prorogato al 15.09.2016 (2).
Per tutte le ulteriori informazioni in merito si consiglia di consultare le istruzioni ministeriali e i documenti di prassi publicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web.
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(1) Nel caso in cui la CU non contenga dati utili ai fini della "dichiarazione precompilata", l'invio puo' essere effettuato entro il termine di presentazione del Modello 770.
(2) Nel caso in cui nella CU siano presenti esclusivamente redditi esenti da ritenute fiscali, e' previsto l'esonero dall'obbligo della presentazione del Modello 770.