Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Con riguardo alla prima domanda, è opportuno ricordare che la quota associativa ha validità annuale. Nonostante l'annualità normalmente coincida con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), lo statuto può prevedere una validità diversa, ad esempio, coincidente con l'anno sportivo, così come può stabilire una riduzione dell'importo per i soci che entrano a fare parte della compagine associativa a fine anno. In assenza di simili prescrizioni statutarie, la durata coincide con l'anno solare e l'importo deve essere corrisposto per intero.
In merito alla seconda parte del quesito, è opportuno premettere che il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione del socio. Il recesso è, quindi, una delle modalità che consentono al socio (anche fondatore) di "uscire" dall'associazione qualora non ne condivida più gli ideali o per altri svariati motivi. Affinchè le dimissioni siano legittime è necessario, però, rispettare le disposizioni statutarie in merito alle modalità di ammissione a socio e al recesso. Perfezionato il recesso, l'associazione dovrà indicare la data di "uscita" del socio sul libro soci; non dovrà modificare lo Statuto poichè nelle associazioni (diversamente dalle società) vige il cd. principio "della porta aperta" che consente l'ingresso di nuovi soci – e l'uscita – senza dovere modificare lo statuto.
Le dimissioni del socio non giustificano alcuna richiesta di restituzione delle somme versate.