Facebook Twitter
Registrati Aderire
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Registrati
Benvenuto!Accedi al tuo account
Password dimenticata?
Crea un account
Registrazione
Benvenuto!Crea un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
Cerca
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Facebook
Instagram
Twitter
Accedi
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETSFiscosport.itProfessionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Home Circolari e risoluzioni L'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO AL MODELLO EAS E ALL'APPLICABILITA'...
  • Circolari e risoluzioni

L’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO AL MODELLO EAS E ALL’APPLICABILITA’ DELLA REMISSIONE IN BONIS – A cura della Redazione di Fiscosport

Redazione Fiscosport
9 Giugno 2014
Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Email
Print
    Con la Risoluzione 110/E del 12 dicembre scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis sia per gli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS, sia per quell i che lo abbiano inviato oltre i termini previsti.

    Con la Risoluzione 110/E del 12 dicembre scorso (qui allegata) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis sia per gli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS, sia per quelli che lo abbiano inviato oltre i termini previsti.

    Ricordiamo anzitutto che la remissione in bonis di cui si tratta è stata introdotta dall'art. 2, co 1, d.l. n. 16/2012 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), grazie alla quale i contribuenti che non abbiano inviato il Modello EAS entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali purchè siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma e provvedano alla comunicazione entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro (v. QUI il commento al decreto).

    Con la Circolare 38/E del 28 settembre l'Agenzia delle Entrate, se da un lato fornisce alcuni chiarimenti in merito all'istituto della remissione, dall'altro lato – in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso – fissa nel 31 dicembre il termine ultimo per il ravvedimento dell’omesso invio del modello EAS.

    Ora la Risoluzione, dopo aver ripercorso la "storia" della comunicazione del Modello EAS ricordando gli effetti delle diverse proroghe che si sono succedute dal 2009 a oggi, e aver ribadito il fine della remissione in bonis (vale a dire evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali), conferma quanto già indicato nella Circolare sopra citata, chiarendo l'applicazione dell'istituto per le due diverse fattispecie di omessa presentazione del Modello EAS e di tardiva presentazione dello stesso.

    Nel caso di omessa presentazione viene dunque ribadito che "gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012".

    Qualora si tratti invece dell'invio del Modello EAS oltre i termini previsti, i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis "non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati (v. punto 3.3 del provvedimento 2 settembre 2009, citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00".

    L'Agenzia precisa inoltre che la remissione in bonis può avere rilievo anche "a regime", quando, cioè, il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva; e fornisce l'esempio di un ente che si sia costituito il 1 agosto 2012, tenuto pertanto alla presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012: questi potrà farne comunicazione entro il 30 settembre 2013, pagando la relativa sanzione entro la medesima data.

    Quanto alle modalità di pagamento, ricordiamo in chiusura quanto già indicato nella Newsletter n. 10/2012 e ribadito anche nella Risoluzione qui commentata: il versamento della sanzione di 258,00 euro va effettuato mediante Modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo “Anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) l’anno per cui si effettua il versamento.

    Tweet

    Documenti Allegati

    • file
      Risoluzione AdE 110/E del 12/12/2012
      <p>130824211414_806.pdf</p>
      20065 download
    Facebook
    Twitter
    Linkedin
    WhatsApp
    Telegram
    Email
    Print
      Articolo precedente“SANATORIA EAS e 5 per mille”: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO – A cura di Giuliano Sinibaldi *, Consulente Regionale Fiscosport Marche
      Articolo successivoLA RECENTE RISOLUZIONE DEL M.E.F. 7/DF E IL PAGAMENTO DELL’IMU
      Redazione Fiscosport
      Redazione Fiscosport
      La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.

      Resta connesso

      2,857FansMi piace
      216FollowerSegui

      Ultimi articoli

      Le risposte ai quesiti

      A.S.D. di pole dance e variazione in statuto dell’attività sportiva esercitata

      Fabio ROMEI - 16 Ottobre 2025 0
      Una associazione di pole dance è stata costituita inserendo nell'oggetto della attività, appunto pole dance. Trattandosi di attività non ancora riconosciuta, ma rientrante tra le attività acrobatiche, chiedo, in vista dei controlli previsti da Sport e salute, se sia il caso di fare un verbale con la variazione dell’attività retroattivo con conseguente deposito dello statuto variato. Ringrazio per la risposta

      Le più importanti scadenze fiscali entro il 31 ottobre 2025

      16 Ottobre 2025

      Sui contratti a uso foresteria si può applicare la cedolare secca?...

      14 Ottobre 2025

      Clausola di intrasferibilità delle quote sociali di una S.S.D.

      13 Ottobre 2025

      Regime forfettario per amministratore di S.S.D.

      9 Ottobre 2025

      Le nostre Newsletter

      Newsletter Fiscosport n. 18/2025 del 9 ottobre 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 09 Ottobre 2025

      Newsletter Fiscosport n. 17/2025 del 25 settembre 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 25 Settembre 2025

      Newsletter Fiscosport n. 16/2025 dell'11 settembre 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 11 Settembre 2025

      Newsletter Fiscosport n. 15/2025 del 31 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 31 Luglio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 14/2025 del 17 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 17 Luglio 2025
      Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
      Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Rimini n. 6 del 31/07/2024)
      Editore: Maggioli Spa - Direttore Responsabile: Paolo Maggioli
      ISSN sito web: 2974-9948
      Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN) Italy
      Facebook Twitter
      • Condizioni di utilizzo
      • Privacy policy
      • Contatti
      • Cookie Policy
      • Redazione
      © Copyright © 2025 Fiscosport.it. Sito realizzato da: KEY5.IT
      Fiscosport.it