L’art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo adempimento cui sono tenuti i soggetti passivi IVA, rappresentato dall’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi), di importo non inferiore, nel corso del periodo d’imposta, alla somma di euro 3.000, al netto dell’imposta applicata. Per le operazioni in relazione alle quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto soggette all’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale, la soglia è elevata a euro 3.600 , importo comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e la data di effetto dell’obbligo di rilevazione decorre dal 1° luglio 2011.
L’art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo adempimento cui sono tenuti i soggetti passivi IVA, rappresentato dall’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi), di importo non inferiore, nel corso del periodo d’imposta, alla somma di euro 3.000, al netto dell’imposta applicata. Per le operazioni in relazione alle quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto soggette all’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale, la soglia è elevata a euro 3.600 , importo comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e la data di effetto dell’obbligo di rilevazione decorre dal 1° luglio 2011.
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