Con la sentenza del 20 ottobre 2008 n.25463, che si allega, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato l’interessante principio in base al quale, nel caso di accessi presso i locali di un circolo sportivo non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione del P.M. qualora l’attività esercitata non sia riservata ai soli soci.
Nel ribadire, poi, (i) che l’attivita’ di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalita’ istituzionali del circolo stesso, e (ii) che ai fini del trattamento tributario, deve ritenersi attivita’ di natura commerciale la Suprema Corte ha precisato che tale interpretazione deve ritenersi operante “quanto meno nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 383 del 2000 articolo 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attivita’ commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi“.
Di seguito si allega il testo della sentenza, tratto dalla BancaDati del Commercialista, Il sole 24 ore