Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La circostanza che il lavoratore sportivo o il collaboratore amministrativo-gestionale sia anche componente del consiglio direttivo dell’associazione non costituisce una causa di incompatibilità e se il presidente o il consigliere svolgono l’attività di istruttore o altra mansione sportiva rientrante nell’art. 25 del d.lgs. 36/2021 oppure un’attività amministrativo-gestionale disciplinata dall’art. 37, i relativi compensi possono beneficiare del regime fiscale e previdenziale previsto dalla disciplina del lavoro sportivo.
Per l’instaurazione del rapporto di lavoro è consigliata una preventiva deliberazione dell’organo amministrativo (consiglio direttivo), con la quale si autorizza l’incarico individuando le mansioni affidate e si determina il compenso: nel caso in cui il rapporto riguardi un consigliere o il presidente, è opportuno che l’interessato non partecipi alla deliberazione che lo riguarda.
Si segnala che la sola delibera non è sufficiente a disciplinare il rapporto, che va formalizzato mediante una lettera di incarico o un contratto di collaborazione nel quale siano indicati almeno le attività affidate, la durata del rapporto, il compenso pattuito e le modalità di svolgimento della prestazione. Si tratta di documentazione contrattuale che assume rilievo ai fini degli adempimenti previsti dalla disciplina del lavoro sportivo e delle comunicazioni al RASD (Unilav sport) in caso di collaborazione sportiva o al centro per l’impiego in caso di collaborazione amministrativo-gestionale.
Quanto all’ultima domanda del quesito, si ribadisce l’assoluta opportunità che, qualora il rapporto riguardi il presidente dell’associazione, la relativa deliberazione venga assunta dal consiglio direttivo in sua assenza o con la sua astensione al voto, e che per la sottoscrizione del contratto l’associazione sia rappresentata da altro soggetto munito dei necessari poteri, individuato dal consiglio direttivo secondo quanto previsto dallo statuto o con apposita delibera consiliare: in tal modo il presidente sottoscriverà il contratto esclusivamente in qualità di collaboratore, mentre la firma per conto dell’associazione sarà apposta dal soggetto incaricato di rappresentare l’ente.
Ricordiamo, infine, che i compensi dovranno essere proporzionati alle attività effettivamente svolte, anche al fine di evitare che l’erogazione degli stessi possa essere qualificata come distribuzione indiretta di utili, vietata dall’art. 8 del d.lgs. 36/2021.

