Come noto, il Codice del Terzo Settore ha previsto il progressivo superamento della disciplina delle ONLUS, destinata a cessare definitivamente una volta completata la piena operatività del sistema fiscale del Terzo Settore.
Per accompagnare questa fase di transizione è stato stabilito che le ONLUS possano iscriversi al RUNTS con una procedura semplificata, presentando domanda entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulle norme fiscali del Terzo Settore.
Entro questa data, dunque, le ONLUS che intendono continuare l’attività come Enti del Terzo Settore devono presentare la domanda, inoltrandola esclusivamente in modalità telematica al portale dedicato, a cui si accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica del legale rappresentante.
Al momento della richiesta, l’ente dovrà indicare la sezione RUNTS prescelta e allegare l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.
A seconda delle caratteristiche dell’ente e delle attività svolte, l’ente potrà scegliere in quale sezione del RUNTS iscriversi:
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Enti Filantropici
- Imprese Sociali (inclusi consorzi e cooperative sociali)
- Reti Associative
- Società di Mutuo Soccorso
- Altri Enti del Terzo Settore (ETS)
Attenzione all’adeguamento statutario
Uno degli aspetti più delicati riguarda l’adeguamento dello statuto alle norme del Codice del Terzo Settore.
In molti casi, infatti, gli statuti delle ONLUS contengono già clausole compatibili con la disciplina degli enti del Terzo Settore, ma spesso sono necessari alcuni interventi per adeguare:
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- disciplina delle attività di interesse generale;
- divieto di distribuzione degli utili;
- norme sulla devoluzione del patrimonio.
Si sottolinea l’importanza di recepire le clausole previste per la particolare tipologia di ETS: ad esempio per le APS e per le ODV la prevalenza dell’attività dei volontari.
Le conseguenze della mancata iscrizione
Le ONLUS che non presenteranno domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 usciranno dal sistema transitorio e non potranno più beneficiare della disciplina agevolativa prevista per tali enti.
Altra conseguenza da non sottovalutare è l’obbligo di devoluzione del patrimonio “incrementale” maturato durante il periodo in cui l’ente ha beneficiato delle agevolazioni fiscali, vale a dire il patrimonio accumulato grazie ai benefici fiscali goduti (art. 10, co. 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997). Se l’ente optasse per lo scioglimento, la devoluzione riguarderebbe l’intero patrimonio.
In conclusione la scadenza del 31 marzo 2026 non fa riferimento a una scelta meramente formale, ma va a incidere sull’assetto giuridico dell’ente, sul regime fiscale applicabile e sulle modalità di svolgimento delle attività istituzionali. Per questo motivo è opportuno che gli enti interessati avviino per tempo le verifiche necessarie e, se necessario, procedano all’adeguamento statutario e alla predisposizione della domanda di iscrizione al RUNTS.
Ricordiamo che il termine è rispettato se entro tale data viene presentata la domanda di iscrizione al RUNTS e che gli effetti dell’iscrizione, per le Onlus, prevedono espressamente che la qualifica di ETS retroagisce all’inizio dell’anno di imposta (art. 34 co.12 d.m. 106/2020).






