Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI
Il quesito del gentile lettore ripropone la necessità di distinguere le diverse operazioni svolte da parte dell’ASD in oggetto al fine di comprendere, per ciascuna, quale sia il corretto inquadramento da seguire.
Le attività citate sono le seguenti:
- corsi di volo a vela per l’ottenimento del brevetto
- volo a motore per i soci
- voli “promozionali”, vela e motore, per soggetti non soci (definiti “marginali”)
- servizi sportivi di piscina e tennis, per soggetti soci e per non soci purché ospiti dei soci stessi
- bar, per soggetti soci e per non soci purché ospiti dei soci stessi
Preliminarmente, occorre richiamare le normative sulla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, ai fini imposte dirette e IVA – rispettivamente previste dall’articolo 148, comma 3, DPR 917/1996 (TUIR) e dall’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972 – a favore dei soggetti che rivestano la qualifica di soci e/o tesserati. Pertanto, per le prestazioni di servizi verso questi soggetti, rese da ASD iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che abbia lo statuto conforme a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 148 TUIR (e dal corrispondente comma 7 dell’art. 4 del decreto IVA).
In relazione al quesito, nel presupposto che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati, pertanto, per i punti 1 e 2, i corrispettivi da soci e tesserati sono inquadrabili come “non commerciali”. Relativamente alle attività svolte verso non soci (né non tesserati), le stesse sono qualificabili “commerciali” e occorrerà valutare l’apertura della partita IVA e l’eventuale opzione per il regime forfetario di cui alla l. 398/1991, in alternativa alla tassazione quali proventi occasionali.
Per i servizi di piscina e tennis verso soci, occorrerà verificare se si tratti di svolgimento di attività sportiva statutariamente prevista affinché possa essere provata la “diretta attuazione degli scopi istituzionali” richiesta dalla normativa sopra richiamata, tenendo conto che l’art 7 lett. b) del d. lgs 36/2021 riguardo all’oggetto sociale fa riferimento allo “specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” .
Solo in caso affermativo sarà possibile applicare la de-commercializzazione; al contrario, laddove l’associazione non svolga quale disciplina sportiva il nuoto e il tennis, si tratterà di proventi commerciali (abituali o occasionali).
Infine, in relazione al bar per l’attività a favore degli associati, si ricorda che la norma prevede la de-commercializzazione esclusivamente per le “Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno” (comma 5 dell’articolo 148 TUIR e corrispondente articolo 4 DPR IVA).
Risulta evidente come, data la complessità del quadro di riferimento, risulti fondamentale un’attenta disamina dei presupposti richiesti dalla normativa.

