Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Se si tratta di corrispettivi specifici per
- corsi di musica resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi ad esempio ai sensi dell’art.5 lett. i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale“)
- effettuate nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
- di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati
sono entrate che si considerano non commerciali (art. 85 e art. 79 co.5-bis CTS).
La disciplina si applica alle APS che abbiano acquisito la qualifica perfezionando l’iscrizione al RUNTS la quale ha effetto costitutivo della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni in favore degli ETS. Pertanto si ritiene che tali effetti non possano retroagire al momento della presentazione della domanda, in assenza di una specifica disposizione in tal senso.
Diverso invece il caso delle Onlus per le quali è espressamente previsto dall’art. 34 co.12 del DM 106/2020 che gli effetti dell’iscrizione retroagiscano al 1.1.2026 ( e a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 marzo 2026).
Ne consegue che fino all’iscrizione l’ente non potrà applicare le specifiche disposizioni per le APS (e in particolare le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 85 e 86 CTS), dovendo operare come ente associativo di diritto comune secondo le regole del TUIR; in particolare non potrà beneficiare della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 co.3 per effetto delle modifiche applicabili all’anno di imposta successivo a quello chiuso al 31.12.2025.

