Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Il quesito – che riportiamo integralmente – prosegue: “Non ci è chiaro il ragionamento sotteso a tale distinzione, soprattutto considerando che la classificazione ATECO, per sua natura, dovrebbe basarsi sull’attività concretamente esercitata e non sulla forma giuridica o sull’assenza dello scopo di lucro. Vi chiediamo quindi cortesemente: 1) se l’indicazione del codice 93.12 per ASD/SSD senza scopo di lucro debba intendersi come obbligatoria o solo come criterio generale; 2) se, in presenza di attività specifiche (come la gestione di piscine), sia ancora corretto utilizzare codici più puntuali come il 93.11.10, anche per soggetti senza scopo di lucro; 3) quale sia il fondamento normativo o interpretativo della distinzione operata nell’articolo. Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro.”
Ricordiamo anzitutto che l’articolo a cui si fa riferimento nella domanda è questo: Nuovi codici ATECO 2025: quali scegliere per società, associazioni e istruttori sportivi
Quanto alle riflessioni offerte dal nostro lettore: la questione non è la forma giuridica né l’assenza dello scopo di lucro, la questione è proprio, come scritto nel quesito, quale sia l’attività svolta dal sodalizio.
Se il sodalizio ha come scopo principale “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica“, e tale è l’attività effettivamente svolta, ovvero se la piscina è utilizzata prevalentemente per lo svolgimento dell’attività sportiva dei soci/tesserati, e l’impianto è quindi strumentale all’attività sportiva dilettantistica, l’attività svolta è quella di “club sportivo”, quindi riteniamo che il codice adatto sia quello specifico per tale attività, ovvero il 93.12.00.
Se il sodalizio ha assunto lo scopo statutario necessario per la qualifica di società o associazione sportiva dilettantistica, iscrizione al RAS e agevolazioni conseguenti, ma la sua attività è la gestione della piscina come servizio al pubblico, con ingressi, abbonamenti, corsi aperti a non soci/tesserati, e quindi l’attività prevalente è la gestione dell’impianto, non la promozione dell’attività sportiva dilettantistica, allora il codice corretto è il 93.11.10.
Ma in tale secondo caso riteniamo che, non essendo la sua attività principale quella sopra riportata in corsivo, le possa essere contestato il mancato rispetto della statuizione dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 e quindi messa in discussione la sua iscrizione al RAS.
Certamente, come consentito dall’art. 9 del medesimo D.Lgs. 36/2021, essa potrà anche svolgere entrambe le attività, e potranno/dovranno essere affiancate le due codifiche ma, a nostro avviso, avendo cura di indicare (e soprattutto svolgere) come prevalente quella di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (codice 93.12.00) e quale secondaria quella di gestione piscine (codice 93.11.10), onde evitare il rischio di cancellazione dal RAS.

