Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
All’interno delle associazioni sportive dilettantistiche non sono rare le figure che, in modo spontaneo e gratuito, garantiscono attività di supporto indispensabili alla vita del sodalizio: dalla piccola manutenzione degli impianti alla cura delle attrezzature. È il caso, presentato nel quesito del nostro lettore, di chi si occupa della manutenzione dei campi da tennis e dell’incordatura delle racchette dei soci.
Per queste figure, definite dalla riforma come volontari sportivi, è bene ricordare che la normativa vigente impone precisi obblighi assicurativi.
Il d.lgs. 36/2021, infatti, dedica l’art. 29 ai volontari sportivi, richiamando, al comma 4, l’obbligo per gli enti dilettantistici di assicurare i volontari contro la responsabilità civile verso i terzi (RCT).
Si tratta di un obbligo diretto in capo all’ASD o SSD: l’ente deve garantire che chi presta attività volontaria sia coperto da una polizza RCT che tuteli tanto il volontario quanto il sodalizio per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’espletamento dell’incarico.
Nella situazione oggetto del quesito il volontario:
- svolge attività gratuita (manutenzione campi);
- svolge anche una prestazione a beneficio dei soci (incordatura), il cui corrispettivo viene incassato dall’ASD e trattato in regime 398 come attività commerciale connessa.
È importante chiarire che la presenza di un corrispettivo percepito dall’ASD non trasforma il volontario in lavoratore, purché la persona non riceva alcuna forma di compenso personale e permanga la piena gratuità della prestazione.
Ciò che invece potrebbe modificarsi è il profilo del rischio: l’incordatura e la manutenzione costituiscono attività materiali che richiedono una copertura assicurativa adeguata.
Come è noto – e come più volte ricordato anche sulle nostre pagine: v. per tutti Volontario non tesserato – la legge non richiede il tesseramento del lavoratore volontario e tuttavia si consiglia di procedere in questo senso: molti enti affilianti infatti includono nel tesseramento una quota assicurativa. Tuttavia, per adempiere correttamente all’obbligo dell’art. 29 occorre verificare puntualmente se la polizza collegata al tesseramento:
- comprenda la Responsabilità Civile verso Terzi,
- indichi espressamente i volontari tra i soggetti assicurati,
- copra le attività concretamente svolte dal volontario, comprese quelle che possono comportare rischi particolari (manutenzione, incordatura, utilizzo attrezzature), presenti massimali adeguati.
Se anche uno solo di questi elementi non fosse presente, la copertura del tesseramento non è sufficiente e l’ASD dovrà stipulare una polizza RCT propria, intestata all’ente e specificamente riferita ai volontari.
Nella seconda parte della domanda, si chiede se sia opportuno formalizzare per iscritto il rapporto di volontariato attraverso una lettera di incarico: la risposta è senz’altro “sì”.
Per una corretta gestione del volontariato è consigliabile adottare forme minime di formalizzazione, coerenti sia con la normativa sia con le migliori prassi antiformalistiche già consolidate.
a) Lettera di incarico
Pur non essendo obbligatoria, la lettera di incarico:
- definisce le mansioni (es. manutenzione campi, incordatura racchette),
- attesta la gratuità dell’attività,
- specifica la copertura assicurativa,
- disciplina durata, modalità operative e norme di sicurezza.
b) Delibera del Consiglio direttivo
È opportuno che il Consiglio direttivo:
- prenda atto della disponibilità del volontario,
- individui le attività da svolgere,
- confermi la gratuità della prestazione,
- disponga l’adeguata copertura assicurativa.
c) Documentazione accessoria
- copia o certificato della polizza RCT,
- eventuali procedure interne per l’uso delle attrezzature,
- registrazione dei volontari e delle funzioni loro attribuite.

