Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI
Allo stato attuale della legislazione in tema di ASD è previsto che lo statuto dell’associazione riporti “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari” (cfr. art. 7, comma 1, lettera f – d.lgs. 36/2021). Nulla si dice però circa il deposito dei conti annuali.
Vi sono perciò due criticità irrisolte nella riforma che ha introdotto di fatto una terza strada per il riconoscimento della personalità giuridica:
- il rendiconto economico-finanziario è uno strumento certamente non sufficiente a determinare l’ammontare del patrimonio al termine del periodo contabile di riferimento.
- se non vi è l’obbligo di deposito dei conti annuali, risulta impossibile, per l’autorità preposta a vigilare il settore, verificare se la ASD conservi o meno il patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica.
Quanto al punto 1) il rendiconto economico-finanziario porta a pensare che il documento ponga al centro della sua osservazione oneri e proventi e la loro manifestazione numeraria cioè oneri “pagati” e proventi “riscossi”. A tal proposito si richiama l’attenzione alla legislazione parallela degli ETS dove (cfr. art. 13, comma 2, d.lgs. 117/2017), è prevista la possibilità di redazione di un “rendiconto per cassa” ma solo per gli enti che siano privi di personalità giuridica ed entrate inferiori a 300 mila euro. Pertanto, quando a redigere il bilancio sia un’associazione con personalità giuridica o una fondazione, è posto l’obbligo di redigerlo nella forma del bilancio riclassificato secondo il modello previsto dal d.m. 05/03/2020, composto dallo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione, ancorché il volume di proventi sia inferiore ai 300 mila euro.
È appena il caso di ricordare che il testo è stato corretto con la legge 104/2024 perché, nella stesura iniziale, non vi era riferimento al bilancio d’esercizio ex d.m. 05/03/2020. Ciò non è a oggi previsto né per le a.s.d. con ricavi superiori a 300.000 euro né per quelle con personalità giuridica, ma è presumibile attendersi che, quantomeno per queste ultime, tale obbligo verrà in futuro esteso anche a esse.
Quanto al punto 2) qualunque forma il bilancio assuma (semplice rendiconto per cassa o bilancio riclassificato) la non previsione del suo deposito presso un organismo come per esempio il RUNTS per gli ETS crea un vulnus circa la garanzia offerta ai creditori e limitata al patrimonio dell’ente sportivo in esame. In altri termini se è vero che gli associati rispondono per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività associativa, limitatamente con il patrimonio risultante dall’atto costitutivo o dal successivo riconoscimento della personalità giuridica, allora occorre che di tale patrimonio ne sia costantemente verificata la consistenza mediante il risultato dei conti annuali.
È intuitivo che, per effetto della gestione, potrebbero verificarsi perdite tali da non solo azzerare il patrimonio ma addirittura evidenziare un deficit e quindi la necessità di adottare misure per ripianare le perdite e ricostituire il capitale minimo per il mantenimento della personalità giuridica o la revoca di tale status. Anche sotto questo aspetto è lecito attendersi in futuro l’instaurazione di tale obbligo; al momento però, vale quanto detto sopra: anche per le a.s.d.con personalità giuridica non sono dovuti né il deposito del bilancio né la sua redazione secondo schemi prestabiliti.
Infine, ma non per importanza, si segnala che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato (13/12/2023) il documento di ricerca “Schemi di bilancio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche” al quale ci si può riferire per l’adozione di un modello di riclassificazione del bilancio utile fino a quando il legislatore non effettuerà le modifiche legislative del caso.

