Ricordiamo anzitutto di cosa si tratta: la misura – disposta dapprima con il decreto milleproroghe (D.L. 215/2023) in via temporanea dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e successivamente resa stabile all’interno del nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (art. 45 D.lgs. 33/2025 – TUVR) – stabilisce che su detti premi non si applica la ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo delle somme non supera l’importo di 300 euro. Poiché il TUVR troverà applicazione dal 1° gennaio 2026 si era posto il dubbio se l’esenzione potesse o meno applicarsi retroattivamente e quindi anche per i premi erogati nell’anno 2025.
In questo articolo Esenzione sui premi sportivi: rebus per il 2025? avevamo ipotizzato una soluzione affermativa che ci sembrava ragionevole, coerente con il sistema e capace di superare il corto circuito creato dalle norme.
La lettura dell’amministrazione finanziaria si pone invece in senso contrario perché esclude di poter applicare l’esenzione per il 2025, pur considerandola un’agevolazione “in pectore”. In definitiva, secondo Agenzia, nel periodo di imposta 2025 la ritenuta va sempre pagata, anche per importi dei premi inferiori a 300 euro, salva la possibilità di chiederne il rimborso in relazione a quegli importi che a partire dal 2026 sono considerati retroattivamente esenti.
Rinviando ai numerosi contributi su questo portale ci limitiamo qui, per meglio comprendere la questione affrontata nell’Interpello in esame, a ricordare che l’esenzione, sia nel testo dell’art. 14 co.2-quater DL 30.12.2023 n.215 (milleproroghe) sia nel TUVR (art.45 D.lgs. 33/2025) è riferita alle somme complessivamente attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto. Perciò, in base alla lettura testuale:
- un atleta può percepire più premi esenti da ritenuta, anche superando cumulativamente la fascia esente, purché siano erogati da soggetti diversi;
- ogni ente o sodalizio sportivo può riconoscere più premi in esenzione, anche per importi complessivamente eccedenti, purché destinati ad atleti diversi.
Non è invece possibile beneficiare dell’esenzione quando il premio o la somma dei premi erogati dal medesimo soggetto al medesimo atleta superi l’importo di 300 euro.
Identica nelle due disposizioni è anche la previsione per cui, in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente, fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro; importo che pertanto non viene considerato come soglia di franchigia.
Quanto ai termini di applicazione ricordiamo che la misura agevolativa:
- era stata inizialmente introdotta dal decreto milleproroghe in via temporanea per i premi erogati nel periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024:
- non era stata riproposta o prorogata per il 2025;
- è stata resa permanente nell’ambito della riforma in materia di versamenti e riscossione con il D.lgs. 33/2025.
Poiché il nuovo TUVR è applicabile dal 1° gennaio 2026, Agenzia ritiene che non sia possibile beneficiarne anticipatamente, affermando quindi l’obbligo di versamento delle ritenute anche sui premi inferiori all’importo di 300 euro (da determinarsi secondo i criteri indicati dalle disposizioni di riferimento) erogati nell’anno di imposta 2025, ma ammettendo nel contempo la possibilità di poterne chiedere il rimborso a partire dal 1 gennaio 2026, ovvero a decorrere dall’applicazione della disposizione del Testo unico.
L’amministrazione riconosce implicitamente che la previsione di esenzione contenuta nell’art. 45 del D.lgs. 33/25 ha effetto retroattivo – e del resto non poteva essere altrimenti considerato che la disposizione recita testualmente che
sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2…
ma ritiene evidentemente che tale effetto retroattivo sia efficace solo a far data dal 1° gennaio 2026: essa considera prevalente l’applicazione differita del TUVR e la circostanza che la misura temporanea del 2024 non era stata prorogata per il 2025, finendo così per individuare una sorta di “esenzione in pectore”, tale da non essere utilizzabile per i premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025 ma capace di fondare una richiesta di rimborso, azionabile dal 2026 per le ritenute versate sugli importi “divenuti” retroattivamente esenti.
La soluzione interpretativa lascia spazio ad alcune perplessità non tanto e non solo in ordine agli effetti operativi di una simile indicazione (quanti, infatti, potranno o vorranno accollarsi l’onere di procedere con richieste di rimborso dopo aver versato le ritenute di importo tendenzialmente e nella maggior parte dei casi abbastanza contenuto?) ma anche perché sembra trascurare un aspetto sistematico rilevante.
La data del 1° gennaio 2026 infatti è il termine di decorrenza per l’applicazione del nuovo Testo unico (così fissata dall’art. 243 del T.U.) ma non della sua entrata in vigore che invece si individua al 27 marzo 2025, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell’art. 1 del medesimo Testo unico). Posto che il meccanismo dell’applicazione differita è essenziale per le riforme organiche e/o di riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa – come nel caso del testo unico adottato in attuazione delle delega fiscale – e che di regola non si pongono problemi di coordinamento o di disciplina transitoria in quanto fino al termine di applicazione differita continueranno a essere applicate le previgenti disposizioni e successivamente, a decorrere dal predetto termine, quelle nuove come regolate e riordinate nel nuovo testo, in alcuni casi – come quello che ci occupa – andrebbero valutati gli effetti di una specifica disposizione retroattiva in relazione alla data di entrata in vigore del provvedimento e non della sua differita applicazione. La disposizione manifestamente retroattiva contenuta nell’art. 45 si potrebbe in tal senso ritenere prevalente sul diverso termine di applicazione differita del testo unico, in quanto idonea a esplicare i suoi effetti fin dall’entrata in vigore del provvedimento proprio in ragione della sua efficacia. Peraltro tale lettura appare maggiormente conforme con la volontà del legislatore che all’evidenza ha inteso confermare in maniera stabile un’esenzione inizialmente prevista temporaneamente: nell’intervento di riordino demandato al nuovo testo unico, la deroga per i premi sportivi di importo inferiore a 300 euro erogati al medesimo soggetto viene infatti codificata all’interno della disciplina generale sulla ritenuta di vincite e premi.
Ad ogni modo prendendo atto del contenuto dell’Interpello in esame, è evidente che al fine di evitare contestazioni e recupero di ritenute non versate con conseguente maggiorazioni dovute a sanzioni e interessi, è nell’interesse della società che eroga o ha erogato premi nel 2025 procedere al versamento della ritenuta del 20% anche su premi di importo inferiori a 300 euro – avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di decorso del termine – e di chiederne eventualmente il rimborso dal 2026.
In merito agli adempimenti si ricorda in sintesi che:
- la ritenuta è a rivalsa facoltativa;
- è operata a titolo di imposta;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione del premio, con delega modello F24 utilizzando il codice tributo 1047;
- non è soggetta all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore (CU);
- è soggetta agli obblighi del modello 770.
Naturalmente – come precisa l’Interpello – la ritenuta va versata anche per i premi erogati nel mese di dicembre 2025 ancorché il termine di tale adempimento scada il 16 gennaio 2026, e parimenti sono dovuti i versamenti per ravvedimento operoso effettuati nel 2026, riferiti ad erogazione di premi del 2025, considerato che l’obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso e non del versamento. Salvo, subito dopo, procedere con l’istanza di rimborso!