Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

I soggetti in questione devono entrambi essere iscritti nel VIES se pongono in essere operazioni IVA transfrontaliere.
Si applica l’art. 7-quinquies del d.P.R. 633/72 che prevede, in deroga all’articolo 7-ter, comma 1, quanto segue:
le operazioni relative ad attività sportive e le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate in Italia quando tali attività sono materialmente svolte.
Pertanto se la società sportiva estera non è un soggetto passivo IVA, il corrispettivo versato per la partecipazione al torneo che si svolge in Italia è considerato B2C (business to consumer) ed è soggetto all’IVA italiana. Pertanto non occorre iscrizione al VIES perché si tratta di un’operazione nazionale.
Se la società sportiva estera è un soggetto passivo IVA, allora il corrispettivo versato per la medesima manifestazione di cui sopra è considerato B2B (business to business) e sarà considerato NON soggetto ad IVA. In tal caso entrambi i soggetti dovranno essere iscritti al VIES e l’associazione italiana dovrà dichiarare l’operazione con il mod. INTRA-1 quater
L’associazione italiana non applica il reverse charge a meno che non sia lei ad “acquistare” un servizio sportivo in uno stato estero in qualità di soggetto B2B.