Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La mancata previsione del termine entro cui il Consiglio direttivo deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci è una lacuna che dovrebbe essere colmata, posto che si presta a generare (come si evince anche dalla formulazione del quesito) incertezze, dubbi e perplessità, nonchè possibili contenziosi.
In assenza di un termine certo, mancando un riferimento preciso (statutario e legislativo), il comportamento del Consiglio direttivo deve essere improntato a correttezza, ovvero la domanda dovrà essere analizzata alla prima riunione utile del Consiglio o, qualora, si tratti di un termine eccessivamente lungo, dovrà essere indetta una convocazione ad hoc dell'organo.
In caso di risposta mancata o tardiva, l'aspirante socio non può rivolgersi ad eventuali organi interni dell'associazione deputati alla risoluzione delle controversie, non essendosi ancora perfezionato il vincolo associativo. Trattandosi di tesserato, sarà tenuto a rispettare il cd. vincolo di giustizia. Si tratta di un istituto, tipico del mondo sportivo, che impone al tesserato di devolvere la risoluzione delle eventuali liti ad organi di giustizia endofederali prima di rivolgersi al giudice statale. La necessità di rivolgersi agli organi di giustizia statale soltanto dopo avere esaurito i gradi della giustizia sportiva, del resto, è disposta anche dalla legge 280/03.
Non può trascursi, infine, che la violazione del vincolo di giustizia costituisce un illecito disciplinare, sanzionabile dalla giustizia sportiva.
Con riguardo al diritto degli associati di pendere visione dei libri contabili e sociali dell'associazione, non essendoci alcuna specifica disposizione normativa in tal senso, la decisione è rimessa all'autonomia negoziale dell'ente. Laddove non prevista nello statuto, potrebbe essere demandata all'assemblea o al Consiglio direttivo se lo statuto consente di attribuire simili competenze a tali organi.