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Home Le dichiarazioni LO SPESOMETRO: FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA PER CAPIRE QUANDO GLI ENTI...
  • Le dichiarazioni

LO SPESOMETRO: FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA PER CAPIRE QUANDO GLI ENTI NO PROFIT SONO TENUTI A QUESTO ADEMPIMENTO

Pietro CANTA
Rag. Commercialista in Imperia
24 Marzo 2016
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    Anche gli enti non commerciali sono ricompresi tra i soggetti tenuti alla compilazione e alla trasmissione telematica del c.d. Spesometro, come prevede l'art. 21 del D.L. 78 del 31/5/2010, seppur con una limitazione ...

    Ci rifeririamo alla limitazione contenuta nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011: "… gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72".

    Da queste poche informazioni capiamo già che ne sono escluse le associazioni che svolgono soltanto attività istituzionale, per cui senza avvalersi di partita Iva, ed anche che il comparto interessato è quello commerciale (e/o agricolo) per cui le associazioni che hanno la partita Iva per svolgere queste attività, seppur connesse all'attività istituzionale, non devono ricomprendervi tutte le fatture ricevute, ma solo quelle che si riferiscono all'attività commerciale (diremo infra sugli acquisti "promiscui").

    Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta:
    occorre prima di tutto compilare il MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE (previsto dal provvedimento direttoriale n. 2013/94908 del 2/8/2013 non solo per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva – spesometro, ma anche per gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio, per gli acquisti da San Marino, per le comunicazioni Black list, ecc.), con l'indicazione dei dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione e del soggetto che assume l'impegno alla presentazione telematica nel FRONTESPIZIO, dopo aver indicato l'anno di riferimento (2015) ed aver precisato nel riguadro "Formato comunicazione" e "Quadri compilati" se i prospetti sono esposti in forma aggregata o in forma analitica.
    Tale distinzione consiste nell'opzione tra riportare i dati di uno stesso cliente (o fornitore) cumulativamente (quadri FA, SA) ovvero nell'evidenziare ogni singolo documento contabile in forma analitica (quadro FE – fatture emesse / documenti riepilogativi e quadro FR – fatture ricevute / documenti riepilogativi; quadro NE – note di variazione emesse e quadro NR – note di variazione ricevute). In ogni caso andrà poi compilato il quadro riepilogativo TA.

    Mentre fino allo spesometro 2014 (per le operazioni dell'anno 2013) la comunicazione riguardava le sole operazioni che superavano l'importo di € 3.600 (iva compresa), successivamente il limite è stato abolito e pertanto ora occorre aver riguardo a tutte le fatture emesse e ricevute che implicano l'obbligo di fatturazione, a prescindere dall'importo della singola operazione. L'associazione che rilascia la fattura, pur non essendone obbligata, sarà poi tenuta ad inserire tale operazione nello spesometro. Rimane il limite di € 3.600 con riguardo alle operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

    In pratica un vero e proprio ELENCO CLIENTI E FORNITORI che permette all'Amministrazione Finanziaria di verificare se una fattura emessa dall'ente no profit viene correttamente evidenziata in analogo modello da parte dell'azienda cliente (di norma lo sponsor), così come un acquisto dell'associazione rientrante nella sfera commerciale della stessa deve avere riscontro nell'elenco clienti della ditta fornitrice (es. materiale sportivo oggetto di rivendita).

    Tra i soggetti obbligati, vi sono anche le associazioni (e le srl sportive) che hanno optato per il regime della legge n. 398/91 che le esonera dalla registrazione dei documenti (annotazione cumulativa mensile delle fatture emesse nel registro D.M.11/2/97 e mera conservazione delle fatture d'acquisto con numerazione progressiva delle stesse), ma non dall'obbligo della presentazione del modello di comunicazione polivalente dello spesometro sia per le fatture emesse per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, per le quali vige l'obbligo di emissione di fattura, che per le altre eventuali fatture emesse ma anche – ed è questo il dubbio che inizialmente era sorto – per le fatture d'acquisto, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi riferibili alla sola attività commerciale.

    Il dubbio sulle associazioni in "398" è stato chiarito da alcune FAQ, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23/01/2014 e riguardanti le associazioni che hanno optato per il regime iva forfetario e le fatture promiscue degli enti non commerciali. Riportiamo a stralcio articolo di FiscoOggi (dell'Agenzia delle Entrate) del 24/01/2014:
    "Al riguardo, l’Agenzia precisa che tali enti, benché non siano tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute proprio perché fruiscono dell’abbattimento forfetario dell’Iva, devono comunque comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi collegabili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo della comunicazione è collegato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, e non a quello di registrazione, che è un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.

    Per quanto riguarda le fatture passive degli enti non commerciali, nel caso le stesse si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
    Nel caso in cui l’associazione riscontri difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale, potrà comunicare l’intero importo della fattura.
    In proposito, l’Agenzia ribadisce che le spese per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono), certamente tra le più diffuse ipotesi di oneri promiscui per gli enti non commerciali, non devono essere inserite nella comunicazione (provvedimento del 2 agosto 2013), perché già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria."

    L'adempimento, trattandosi di operazioni Iva, deve aver riguardo all'annualità solare precedente (1/1/2015-31/12/2015) a prescindere dal fatto che lo statuto abbia un esercizio diverso da anno solare. Mentre il bilancio e la relativa dichiarazione dei redditi devono seguire la periodicità statutaria, le operazioni Iva hanno sempre cadenza annuale (2015), sia per la dichiarazione e la comunicazione Iva (se l'associazione ha una contabilità ordinaria o semplificata – esonero per i soggetti in "398") che per i versamenti dell'iva mensili o trimestrali che avranno sempre codifica "solare": 6001 per il mese di gennaio (soggetto mensile); 6031 per il primo trimestre dell'anno (scadenza trimestrale al 16/05/2016), 6032, 6033, 6034 (4° trimestre solo per i soggetti in "398" – scadenza 16/02/xx), 6099. 

    Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
    – le operazioni intracomunitarie;
    – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "black list";
    – le utenze (gas, energia elettrica, telefoniche, ecc.);
    – i contratti di assicurazione e di locazione.

    I termini per l'invio telematico (effettuato direttamente dai responsabili dell'ente no profit tramite Entratel o Fisconline ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato, commercialista,ecc.) dello Spesometro sono i seguenti:

    – lunedì 11 aprile 2016 (essendo festivo il 10/4), per i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili Iva;

    – venerdì 20 aprile 2016, per i soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali Iva, tra cui le associazioni e le srl sportive che hanno optato per il regime forfetario di cui alle legge n. 398/91.

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      Pietro CANTA
      Pietro CANTA
      Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, nel proprio studio di cui è titolare svolge sia attività rivolta a privati, ditte, imprese e società commerciali, che agli enti no profit, e in particolare alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Organizzatore e relatore in numerosi convegni in materia fiscale, con particolare attenzione al settore sportivo-dilettantistico. Fondatore nel 2000 della società Fiscosport s.r.l. e ideatore dell'omonimo sito, dal 2011 ne ha lasciato l'amministrazione, rimanendo socio e componente del comitato di redazione.

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