La vera novità rispetto agli anni passati è dunque la messa a regime dell'istituto del 5 per mille con l'inserimento nella Legge di Stabilità (legge 190/2014 ) del comma 154 che così recita:
154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualita' precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
Le finalità e tipologie dei soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite non sono stati modificati (primo periodo). L'unico elemento non confermato è introdotto dal terzo periodo, dove si rinvia a un d.p.c.m. le modalità di rendicontazione delle somme erogate e di eventuale recupero delle stesse in caso di violazioni.
Trattandosi di istituto che assume carattere permanente, viene previsto lo stanziamento di 500 mln di euro annui che se non utilizzati in toto saranno eventualmente fruibili l'anno successivo.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 26 marzo scorso, nell'illustrare le modalità e i termini degli adempimenti necessari per accedere al beneficio in questione, sottolinea che le istruzioni fornite valgono anche per gli esercizi successivi, pur ribadendo l’efficacia dei chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi (9/2011, 10/2012 e 6/2013).
Vediamo dunque in sintesi i punti più importanti che interessano gli enti del volontariato e le a.s.d.
1. Soggetti ammessi
A proposito degli enti di volontariato, la Circolare, dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità al contributo delle organizzazioni non governative a seguito delle modifiche apportate alla disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo, elenca le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
- cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
- associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), Dlgs 460/1997). (Onlus, APS, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997, vale a dire assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc…)
Quanto alle associazioni sportive dilettantistiche, per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
2. Modalità di iscrizione
La Circolare conferma che i termini per i diversi adempimenti rimarranno i medesimi ogni anno: la domanda di iscrizione va pertanto presentata nel periodo dal 26 marzo fino al 7 maggio 2015.
E' necessario compilare il modello in pdf che va scaricato dal sito dell'Agenzia a questo link: lo stesso va poi trasmesso (ricordiamo, entro il 7 maggio) solo in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.): per la compilazione e la trasmissione telematica, l'Agenzia delle Entrate richiede l'esecuzione di una particolare procedura che prevede l'utilizzazione di uno specifico software scaricabile qui.
Attenzione: Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l’ha già inviata per gli anni scorsi!
3. C.d. Remissione in bonis
Con l'introduzione nel nostro sistema della c.d. remissione in bonis la domanda di iscrizione può essere presentata anche oltre il termine fissato del 7 maggio purchè domanda e successive integrazioni documentali avvengano entro il 30 settembre 2015, e contestualmente venga versata la sanzione di 258 euro. Questa sorta di "salvagente" permette anche di sanare eventuali irregolarità relative alle varie documentazioni già presentate purchè l'a.s.d. sia comunque in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio già dal 7 maggio, cioè alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
4. Adempimenti successivi
Entro il prossimo 30 giugno il rappresentante legale dell’ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, accompagnata da una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione va presentata all’ufficio del Coni territorialmente competente.
5. La pubblicazione degli elenchi
L’Agenzia delle Entrate provvede alla redazione degli elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto: quello degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche viene redatto sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica e pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 14 maggio prossimo.
Vi sarà poi tempo fino al 20 maggio per chiedere alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'a.s.d. la correzione di eventuali errori relativi alla denominazione o alla sede dell’ente.
Gli elenchi degli iscritti, così corretti, verrano poi pubblicati entro il 25 maggio successivo, e poi periodicamente aggiornati a seguito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.
Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche |
Termini applicabili nell’esercizio 2015 |
Termine per l’iscrizione telematica |
7 maggio 2015 |
Pubblicazione dell’elenco degli enti di volontariato iscritti |
14 maggio 2015 |
Termine per la correzione di errori d’iscrizione nell’elenco |
20 maggio 2015 |
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti iscritti al beneficio |
25 maggio 2015 |
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive |
30 giugno 2015 |
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali |
30 settembre 2015 |