L'istituto del 5 per mille, benchè siano sempre più forti le critiche sulla sua validità in termini di procedura e di effettività (si veda da ultima la bocciatura da parte della Corte dei Conti di cui si relaziona in questo articolo pubblicato nella Newsletter n. 2/2014), è stato riproposto anche per il 2014: la c.d. legge di stabilità per il 2014 (art. 1, co. 205, l. 147/2013) ha infatti confermato, senza modifiche, sia le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo da parte del contribuente sia le modalità di accesso al beneficio. Al punto che la Circolare n. 7/2014 dell'Agenzia delle Entrate (qui allegata) rinvia espressamente al documento di prassi dello scorso anno (Circolare 6/E/2013, scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
1. Soggetti ammessi
Possono fare domanda di iscrizione agli elenchi del 5 per mille
- gli enti del volontariato (Onlus, APS, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997, vale a dire assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc…)
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università,
- gli enti della ricerca sanitaria,
- i Comuni di residenza dei contribuenti per lo svolgimento di attività sociali, e
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni purchè svolgare prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
2. Modalità di iscrizione
Vediamo in dettaglio come si devono muovere le a.s.d. che intendono partecipare al riparto del 5 per mille.
Ricordiamo anzitutto che
- presupposto per l'ammissione agli elenchi è l'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l’ha già inviata negli anni precedenti.
La domanda può essere presentata a partire dal 21 marzo, e c'è tempo fino al 7 maggio 2014.
E' necessario utilizzare il modello in pdf che va scaricato dal sito dell'Agenzia a questo link.
La domanda va trasmessa (ricordiamo, entro il 7 maggio) in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.): per la compilazione e la trasmissione telematica, l'Agenzia delle Entrate richiede l'esecuzione di una particolare procedura che prevede l'utilizzazione di uno specifico software scaricabile qui.
3. C.d. Remissione in bonis
Con l'introduzione nel nostro sistema della c.d. remissione in bonis la domanda di iscrizione può essere presentata anche oltre il termine fissato del 7 maggio purchè domanda e successive integrazioni documentali avvengano entro il 30 settembre 2014, e contestualmente venga versata la sanzione di 258 euro. Questa sorta di "salvagente" permette anche di sanare eventuali irregolarità relative alle varie documentazioni già presentate.
Attenzione, perchè l'a.s.d. deve essere comunque in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio già dal 7 maggio, data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
4. Le scadenze successive
Avremo occasione di ricordare al momento opportuno gli adempimenti e i relativi termini da rispettare successivamente alla prima scadenza del 7 maggio.
Ricordiamo comunque (e lo riportiamo anche nello schema in calce alla presente news) che entro il 30 giugno prossimo il rappresentante legale dell’ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, accompagnata da una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione va presentata all’ufficio del Coni territorialmente competente.
5. La pubblicazione degli elenchi
L’Agenzia delle Entrate provvede alla redazione degli elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto: quello degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche viene redatto sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica e pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 14 maggio prossimo.
Vi sarà poi tempo fino al 20 maggio per chiedere alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'a.s.d. la correzione di eventuali errori relativi alla denominazione o alla sede dell’ente.
Gli elenchi degli iscritti, così corretti, verrano poi pubblicati entro il 26 maggio successivo, e poi periodicamente aggiornati a seguito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.
Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche |
Termini applicabili nell’esercizio 2014 |
Termine per l’iscrizione telematica |
7 maggio 2014 |
Pubblicazione dell’elenco degli enti di volontariato iscritti |
14 maggio 2014 |
Termine per la correzione di errori d’iscrizione nell’elenco |
20 maggio 2014 |
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti iscritti al beneficio |
26 maggio 2014 |
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive |
30 giugno 2014 |
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali |
30 settembre 2014 |
Termine per il controllo, da parte del CONI, delle dichiarazioni sostitutive presentate |
31 dicembre 2014 |
Trasmissione, da parte del CONI all’Agenzia delle Entrate, degli elenchi delle associazioni ammesse ed escluse dal beneficio |
15 marzo 2015 |
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni ammesse ed escluse, con indicazione delle scelte e degli importi |
31 marzo 2015 |