Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La tematica dei soci è un argomento delicato, a cui prestare particolare attenzione nei suoi molteplici aspetti (modalità di ammissione, esclusione, diritti e doveri riconosciuti agli stessi).
La questione dei soci minorenni, in particolare, è riconducibile alla mancanza di capacità di agire, che impedisce ai medesimi di partecipare alle decisioni del sodalizio, esercitando il diritto di voto in assemblea. La presenza di un numero molto elevato, quasi totalitario, di soci minorenni potrebbe non consentire il rispetto del principio di democraticità, principio cardine dell’associazionismo sportivo (ai sensi dell’art. 90 l. 289/02), necessario ai fini dell’iscrizione al Registro CONI, funzionale all’acquisizione dello status di ente sportivo dilettantistico e delle relative agevolazioni fiscali.
È oltremodo evidente l’importanza e imprescindibilità di prestare attenzione a tale aspetto.
La risposta sulla possibilità di avere “parecchi soci minorenni” non può essere data in astratto, a prescindere dall’esame del caso concreto posto, in quanto dipende da una valutazione complessiva del numero di soci presenti; se il numero di soci minorenni è elevato, ma non impedisce il rispetto del principio di democraticità perché il numero di soci maggiorenni consente uno svolgimento regolare delle assemblee, non vi dovrebbero essere problemi a mantenere “parecchi soci minorenni”.
Problemi si potrebbero verificare là dove, come detto, la presenza elevata di soci minorenni impedisca il rispetto del principio di democraticità. In tal caso, si potrebbero ipotizzare due soluzioni: associare (almeno) uno dei genitori o prevedere nello statuto che il genitore, cui è attribuita la responsabilità genitoriale partecipi – in qualità di rappresentante legale del figlio minore – alle assemblee, esercitando il diritto di voto nell’interesse del medesimo.