Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

La domanda appare molto circoscritta e corretta nell’indicare l’assemblea straordinaria quale organo preposto a deliberare lo scioglimento dell’associazione: qui non si entra pertanto nel merito degli adempimenti da porre in essere nella fase di cessazione del sodalizio (rispetto delle norme statutarie in punto convocazione dell’assemblea, quorum costitutivi e deliberativi, approvazione del rendiconto economico-finanziario, gestione della eventuale fase di liquidazione con particolare attenzione all’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, ecc.), per un approfondimento dei quali si rinvia ad altri articoli pubblicati in questa rivista (per tutti si veda la Risposta al Quesito n. 586 del 22/04/2011 a cura di Donato Foresta).
La delibera assembleare conferirà il mandato al Presidente o a un suo rappresentante di procedere alle comunicazioni necessarie, che tali sono o perché previste per legge o perché opportune per la gestione corretta del “fine vita” dell’ente.
Tra le prime
- la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate della cessazione delle attività, da effettuarsi mediante invio del modello AA5/6 o AA7/10 (a seconda che abbia il solo codice fiscale o sia anche titolare di partita IVA),
- alla SIAE (se l’Associazione aveva aderito al regime della legge 398/1991),
- all’INPS, all’INAIL e al Centro per l’impiego se vi sono dipendenti e collaboratori;
- alla propria Federazione (o Ente di Promozione o Disciplina Associata) di appartenenza,
tra le seconde
- le disdette delle utenze
- e dei contratti in essere (locazione, fornitura di utenze, pubblicità o sponsorizzazione, rapporto di c/c bancario, ecc.)
La registrazione del verbale di scioglimento non è un onere previsto per legge. Tuttavia se si ritiene opportuno (ed è la strada che consigliamo) conferire all’atto data certa e definitività dei contenuti:
- o l’assemblea si svolge in presenza di un notaio, che redigerà poi l’atto pubblico,
- oppure la delibera assembleare viene sottoposta a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.