Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

L’elemento che contraddistingue le società sportive dilettantistiche, costituite nella forma di società a responsabilità limitata o cooperativa, rispetto alle ordinarie società di capitali, consta nell’assenza di fine di lucro che si traduce nel divieto assoluto di distribuzione di lucro, in forma diretta o indiretta, durante tutte le fasi di vita della società e in fase di scioglimento.
Le società sportive dilettantistiche sono state introdotte nell’ordinamento dalla L. 289/2002 che all’art. 90, co.18 prescrive le clausole che devono essere previste nello statuto di una s.s.d.
Tra queste, quella di cui alla lett. h) del citato articolo prescrive espressamente:
“l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.
Si segnala che, sulla base della riforma dello sport – i cui decreti legislativi sono già stati approvati, anche se non ancora tutti entrati in vigore – è prevista dal d. lgs. 36/2021 una importante novità per le società sportive dilettantistiche. L’art. 8, co. 4 del d.lgs. 36/2021 dispone infatti che:
“negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3“.
Il medesimo decreto dispone inoltre l’abrogazione dell’art. 90, co. 18, L. 289/2002.
Attenzione all’entrata in vigore della suddetta norma: salvo ulteriori modifiche, il decreto legislativo ora ricordato (d.lgs. 36/21) entrerà in vigore il 1/1/23 (tranne gli artt. 10, 39 e 40 e il titolo VI, che entreranno in vigore il 1/1/22), come da conversione in l. 106/21 del d.l. 73/21.
Pertanto, ove il nuovo assetto normativo sopra illustrato restasse invariato, a decorrere dal 2023 potrà – previa modifica dello statuto – essere rimborsata la quota di capitale.