Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

I corsi sportivi promossi dal sodalizio sportivo dilettantistico in questione, frequentati da soggetti qualificati come i tesserati FIPAV, sono stati correttamente assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972 in materia IVA, le quali prevedono la “decommercializzazione” speciale per i relativi corrispettivi specifici (nel rispetto di determinati requisiti oggettivi e soggettivi).
Ciò premesso, l’art. 36-bis d.l. 75/2023 prevede una nuova ipotesi di esenzione IVA per i corrispettivi come quelli di cui alla fattispecie in esame che, al momento, non sostituisce ma si aggiunge a quanto previsto dall’art. 4, co. 4 , d.p.r. 633/1972.
L’art. 36-bis d.l. 75/2023 infatti:
- non dispone l’abrogazione dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, se non a partire dal 01/07/2024, e
- rappresenta una norma di carattere generale mentre quella di cui all’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972 una norma di carattere speciale.
Cosa accade dunque ai corrispettivi specifici relativi alla stagione 2023/2024 (01/07/2023-30/06/2024) per la s.s.d. in oggetto?
La società sportiva potrà (e dovrà, dato che l’attuale formulazione del citato art. 4 non prevede la possibilità di derogarvi) continuare ad avvalersi del regime della “decommercializzazione” (ai fini IVA, IRES e IRAP) con riferimento ai corrispettivi specifici incassati dai tesserati.
A partire dal 01/07/2024, quando si prevede l’abrogazione dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972 e quindi l’entrata a regime della nuova disciplina della “esenzione” IVA, in sostituzione della vecchia disciplina della “decommercializzazione“, le relative conseguenze di carattere contabile/fiscale (IVA) si tradurranno nell’obbligo di:
- fatturazione dei corrispettivi;
- registrazione dei corrispettivi;
- indetraibilità IVA acquisti;
- trasmissione delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- trasmissione della dichiarazione IVA annuale.
Si ricorda, peraltro, l’esclusione da tali adempimenti nel caso di opzione per il regime agevolato e forfettario ex l. 398/1991 o nel caso di dispensa ex art. 36-bis, d.p.r. 633/1972.