Il quesito
Risposta di: Pietro CANTA

Ci si riferisce quasi sicuramente alle richieste di contributo a fondo perduto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport aveva riservato alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a una Fsn/Dsa/Eps e iscritte al registro Coni che sono entrambe scadute nello scorso mese di giugno 2020 (rispettivamente il giorno 21 ed il 28). Di tali provvidenze, tra le altre cose, a oggi, non ci risulta che le a.s.d./s.s.d. abbiano ancora avuto riscontro.
Quello che oggi possiamo suggerire, limitatamente alle a.s.d./s.s.d. titolari di partita IVA, è di accedere al contributo a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020), destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, che non abbiano avuto ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sempreché si dimostri di aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo spetta sempre nelle seguenti casistiche:
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Le percentuali da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sono le seguenti:
20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400mila euro;
15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400mila e 1 mln. di euro;
10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 mln. di euro (e fino a 5 milioni di euro).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari aventi diritto, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Oltre alle imprese, vi rientrano anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del T.U.I.R. che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del T.U.I.R., compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tale contributo deve ritenersi “in conto esercizio“, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi a seguito dell’epidemia Covid-19 (principio contabile OIC 12, voce A5 del conto economico). Lo stesso “non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (calcolo degli interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi), TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP”. Il contributo non è conteggiato nell’ambito degli aiuti “de minimis”. Infine, tale contributo non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28, comma 2, d.p.r. 600/73.
L’istanza deve essere presentata per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento del Direttore (per cui entro il 13 agosto 2020). Può essere inviata direttamente (tramite Fisconline) o a mezzo un intermediario abilitato (es. commercialista), tramite “Cassetto fiscale” o delega “Fatture e Corrispettivi”.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il contributo è concesso “sotto condizione risolutiva”, nel senso che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate stessa possono procedere al controllo dei dati successivamente all’erogazione dello stesso e qualora il contributo non spettasse, lo recupera irrogando le sanzioni e gli interessi con apposito atto.