Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il rinnovo delle cariche è un argomento che presenta spesso numerosi dubbi, non solo con riferimento alle strutture di “base”, bensì anche con riguardo a quelle al “vertice” dello sport italiano, si pensi al rinnovo delle cariche federali.
La procedura e i requisiti di candidabilità/eleggibilità devono essere specificati nell’ambito dello statuto associativo, nel rispetto delle disposizioni normative di settore (si pensi all’art. 90 l. 289/02 che dispone l’obbligo del principio di democraticità e all’art. 148 T.U.I.R., il quale impone la necessaria previsione – nello statuto – di alcune clausole, tra cui:
“c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; …
e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti“)
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico statale e sportivo.
Con particolare riguardo a quest’ultimo, è doveroso il riferimento alle prescrizioni dettate dall’organismo di riferimento, a cui l’associazione è affiliata. Non possono invero trascurarsi le disposizioni statutarie e regolamentari dettate dalla Federazione sportiva nazionale o dall’Ente di promozione sportiva in merito ai requisiti di candidabilità ed eleggibilità, nonché relative – più in generale – ai requisiti richiesti per potere ricoprire le cariche sociali.
Nel rispetto di tali statuizioni, le cariche sociali normalmente sono ricoperte dai soci (maggiorenni) del sodalizio, a cui è attribuito il diritto all’elettorato attivo e passivo, in linea con quanto statuito nell’ambito dello statuto associativo, in virtù della propria autonomia normativa. L’attribuzione del solo diritto all’elettorato passivo rappresenterebbe una indebita menomazione del diritto di voto che comprende necessariamente anche l’altro aspetto relativo all’elettorato attivo.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti nell’ambito della compagine sociale essendo, appunto, organi dell’ente.
In merito agli amministratori è doveroso non trascurare una disposizione contenuta nell’art. 90, comma 18, l. 289/02, ove è statuito il “divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive della stessa Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o nell’ambito della medesima disciplina, qualora si tratti di enti appartenenti ad un Ente di Promozione sportiva“, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.
La necessità che le cariche di consigliere e di Presidente siano riservate ai soci, si evince chiaramente dall’analisi dello status di socio e delle caratteristiche del medesimo.
Il socio (diversamente, ad esempio, dal tesserato) è legato al sodalizio (con un rapporto a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso) e interessato a farne parte, condividendone gli ideali e le finalità. Tali caratteristiche evidenziano un legame inscindibile fra tale soggetto e l’associazione, che sono alla base anche della carica ricoperta.
In virtù di tali considerazioni, qualora i soggetti interessati a candidarsi non siano attualmente soci dovranno presentare domanda di ammissione al sodalizio, in linea con le prescrizioni statutarie, ponendo particolare attenzione al rispetto dei termini (ovvero accertandosi che l’organo competente – normalmente il Consiglio direttivo – riesca a deliberare sulla loro richiesta in tempo utile per la presentazione delle candidature).