Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Il giudice di gara rientra tra le sette figure tipizzate dalla normativa (art. 25 D.lgs. 36/2021), insieme all’atleta, l’istruttore, l’allenatore, il direttore sportivo, il direttore tecnico e il preparatore atletico.
Questa figura, viste le sue peculiarità, non necessita di una formalizzazione tramite un contratto di co.co.co., bensì è sufficiente la designazione da parte dell’organismo competente, esso sia Federazione, Eps o Dsa.
Il pagamento deve essere effettuato con sistemi tracciabili anche per importi inferiori ai 1.000,00 euro, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.
Per quanto riguarda il coordinatore, vista la premessa che NON risulta tesserato, occorrerà fare riferimento alla normativa generale prevista per coloro che non possono avvalersi della normativa di favore prevista dal D. lgs. 36/2021 per i lavoratori sportivi
In tal caso, quindi, la prestazione svolta, se occasionale, è soggetta alla ritenuta del 20% da calcolare sul compenso lordo e ritenuta previdenziale solo in caso di superamento della soglia di €. 5.000,00
A seguito della pubblicazione del mansionario, avvenuta il 21 febbraio 2023 sul sito del Dipartimento dello Sport, si invita a verificare se la figura di “coordinatore” è presente tra le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva: se risulta nell’elenco può essere considerata a pieno titolo “lavoratore sportivo” e godere della normativa di favore prevista dal D.lgs. n. 36/2021, sempre che sia anche tesserato.