Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Per rispondere compiutamente alla domanda del gentile lettore, è bene distinguere due piani: il momento della nascita della a.s.d. da un lato, e la vita associativa dall’altro.
Per costituire un’associazione (e così è anche per quella sportiva dilettantistica) il nostro ordinamento richiede un minimo di due soggetti; è tuttavia consuetudine che al momento della sua nascita, l’a.s.d. venga costituita con un numero minimo di tre soggetti, e ciò per poter nominare presidente, vicepresidente e segretario – le tre cariche frequentemente richieste da diverse FSN per costituire il consiglio direttivo.
Altra, e più complessa, questione attiene al numero minimo di soci perché sia garantito il corretto funzionamento della vita sociale. Non si tratta solo – come spesso rilevato dall’Agenzia delle Entrate – di garantire l’effettiva democraticità richiesta alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 7, lett. e, d. lgs. 36/21) per potersi qualificare come tali, potersi iscriversi – e mantenere nel tempo – l’iscrizione al RAS, e conseguentemente poter godere delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi: la perfetta coincidenza tra compagine sociale e organo amministrativo non permetterebbe la distinzione tra organo deliberativo (assemblea) e amministrativo (consiglio direttivo), una regolare convocazione delle assemblee, il coinvolgimento di tutti i soci, il rispetto delle norme statutarie sull’ingresso e uscita degli stessi, eccetera.
Il vero problema per la vita dell’associazione sarebbe piuttosto la potenziale impossibilità di deliberare in assemblea, laddove lo statuto preveda che gli amministratori non hanno diritto di voto sul bilancio e sulle questioni legate alla loro responsabilità.
Pertanto, se il momento costitutivo è di poco prodromico all’incremento del numero dei soci – oppure se si proceda alla nomina di membri esterni all’associazione per la composizione del consiglio direttivo, ove questo non sia escluso dallo statuto – il lettore può procedere come indicato, altrimenti, ove la compagine associativa dovesse rimanere ridotta al numero di 3, si consiglia di valutare l’opportunità di costituirsi in società sportiva dilettantistica.