Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Preliminarmente rileviamo come la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, costituendo modifica statutaria, non possa essere decisa dal Consiglio Direttivo ma debba essere deliberata dall’Assemblea, in sede straordinaria. Raccomandiamo quindi di regolarizzare quanto prima la situazione.
La durata dell’esercizio sociale rappresenta uno degli elementi fondamentali che incidono sulla generale attività di gestione di un’Associazione, questo ha effetti sulla redazione ed approvazione del rendiconto che trova espressa previsione normativa; in particolare, l’art. 20 comma 1 del Codice civile prevede che l’assemblea dell’Associazione debba essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, e l’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 prevede l’obbligo di redigere e di approvare un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.
La scelta di non far coincidere l’esercizio sociale all’anno solare dipende dai soci in sede di costituzione o di successiva eventuale variazione. Molti enti sportivi preferiscono rapportare il periodo temporale del rendiconto con quello della loro attività sportiva, così da dare una rappresentazione più veritiera e corretta dell’andamento della vita associativa.
Al momento della variazione della data di chiusura dell’esercizio ci si deve porre il problema di cosa succeda nell’esercizio “di passaggio”:
- sarà un esercizio di durata inferiore all’anno, ovvero dal 1/1/20XX al 30/6/20XX
- o un esercizio di durata superiore all’anno, ovvero dal 1/1/20xx al 30/6/20XX+1?
Entrambe le opzioni sono praticabili, è quindi opportuno che in sede di variazione ciò sia deciso dall’assemblea, sulla base di una valutazione di opportunità, dato che scegliere la durata inferiore significa predisporre un bilancio e una dichiarazione dei redditi in più, e quindi un maggiore carico di lavoro per il comparto amministrativo, ma per contro in tal modo viene data una informativa più ampia e completa ai soci, che in caso di opzione per la durata ultrannuale (ipotizziamo che la variazione sia decisa nei primi mesi del 2024) invece di avere un rendiconto ad aprile 2025 lo avranno sei mesi dopo, e sarà il rendiconto di un esercizio anomalo, di 18 mesi, non raffrontabile né con quelli degli esercizi precedenti né con quelli degli esercizi successivi
Passando all’oggetto del quesito, ovvero ai termini per gli adempimenti fiscali, le dichiarazioni IRES e IRAP andranno presentate con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio.
Se si opta per l’esercizio “di passaggio” di durata inferiore all’anno, avremo le seguenti scadenze
PERIODO | SCADENZA PRESENTAZIONE | SCADENZA SALDO IMPOSTE | SCADENZA PRIMO ACCONTO ES. SUCCESSIVO | SCADENZA SECONDO ACCONTO ES. SUCCESSIVO |
01/01/2024-30/06/2024 | 30/04/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/5/2025 |
01/07/2024-30/06/2025 | 30/04/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/5/2026 |
Se invece si opta per la durata di 18 mesi, diverranno:
PERIODO | SCADENZA PRESENTAZIONE | SCADENZA SALDO IMPOSTE | SCADENZA PRIMO ACCONTO ES. SUCCESSIVO | SCADENZA SECONDO ACCONTO ES. SUCCESSIVO |
01/01/2024-30/06/2025 | 30/04/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/5/2026 |
01/07/2025-30/06/2026 | 30/04/2027 | 31/12/2026 | 31/12/2026 | 31/5/2027 |
Ricordiamo che la dichiarazione trasmessa mediante procedure telematiche entro novanta giorni dalla scadenza si considera valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Dichiarazione IVA, Certificazioni Uniche, Modello 770: in tale ambito, il nuovo esercizio sociale non produce particolari effetti in quanto la dichiarazione Iva (nei casi in cui sia prevista) ed i versamenti Iva mantengono le ordinarie scadenze così come il Modello 770 e le Certificazioni Uniche (relative ad esempio a compensi erogati agli sportivi dilettanti) andranno presentati alle ordinarie scadenze di legge ed in riferimento all’intero anno solare precedente.
Applicazione Legge n.398/1991 (plafond): l’Associazione può applicare il regime agevolato qualora nel periodo di imposta precedente non abbia realizzato proventi da attività commerciali in misura superiore ad Euro 400.000,00. Si precisa che per periodo d’imposta è da intendersi non l’anno solare ma l’esercizio sociale (con relativo ragguaglio temporale qualora l’esercizio abbia una durata inferiore ai dodici mesi, quindi nell’ipotesi del periodo 01/01/2024-30/06/2024 il valore corretto è rapportato ai giorni: Euro 198.356,16).