Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Certamente, può tornare in “regime 398”.
Il fatto che fosse in regime 398 nel 2023 e ne sia fuoriuscita nel 2024 è irrilevante: se nel 2024 rispetta il limite dei 400.000 euro, nel 2025 può nuovamente accedere al regime agevolato.
Le a.s.d. e s.s.d. a r.l. che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo inferiore a 400.000 euro possono optare per l’applicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.
L’opzione, validamente esercitata con comportamento concludente, deve:
- essere comunicata alla SIAE territorialmente competente e
- all’Agenzia delle entrate,
- devono altresì barrare l’apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA, allegato alla dichiarazione dei redditi.
L’eventuale mancata comunicazione sopra citata è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997, ma in presenza di comportamento concludente non vi è la decadenza dal regime agevolativo.
Tale opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è vincolante per un quinquennio.
Per il calcolo del plafond si considera il periodo d’imposta precedente, sia esso coincidente o meno con l’anno solare. Nel caso di soggetti di nuova costituzione, il limite di importo si determina rapportandolo al periodo computato a giorni.
Nel calcolo del plafond vanno ricompresi tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR, ad esclusione:
- delle plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR, in quanto assoggettate a tassazione in aggiunta al reddito;
- del premio di addestramento e formazione tecnica;
- dei proventi rientranti nella previsione agevolativa di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999.
La circolare A.d.E. n. 18 del 2018, infine, sottolinea che il principio per l’individuazione dei proventi conseguiti è quello del momento di percezione (principio di cassa). Evidenziamo anche che, se anteriormente alla percezione del corrispettivo viene emessa fattura, si computano i corrispettivi fatturati anche se non riscossi.