Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

A due anni dall’adozione del nuovo regolamento del Registro CONI e a pochi giorni dalla fine del 2019, che segna la piena operatività degli obblighi di inserimento degli eventi sportivi, didattici e formativi da parte degli organismi affilianti, rimangono ancora da chiarire importanti dubbi non solo in termini quantitativi (sul numero degli eventi da caricare) ma soprattutto in termini qualitativi: è necessario che le associazioni e le società sportive abbiano svolto nel 2019 sia attività sportiva sia attività didattica o è sufficiente che abbiano operato anche in uno solo di tali ambiti?
Il quesito del nostro lettore è di grande interesse per tutti i numerosi sodalizi che svolgano esclusivamente attività sportiva partecipando a gare, campionati e competizioni e che non abbiano organizzato corsi di avviamento allo sport o partecipato ad alcuna attività formativa. Basterà il campionato o si rischierà la cancellazione dal registro (e conseguentemente la perdita di benefici e agevolazioni)?
La domanda potrebbe sembrare assurda ma il dubbio è fondato e dipende dalla formulazione del regolamento (delibera C.N. CONI 18/7/2017 n. 1574) che prevede:
all’art. 3 comma 1 lett.e) quale requisito per l’iscrizione, tra gli altri, lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza ;
all’art. 6 comma 3 lett.b) la cancellazione dal registro per la perdita dei requisiti di iscrizione (tra cui lo svolgimento dell’attività sportiva e didattica);
all’allegato A – recante specifiche tecniche del programma di gestione del registro – la sospensione automatica a seguito delle procedure automatiche di controllo, qualora l’Associazione/Società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva.
Il significato letterale della congiunzione “e” utilizzato nella disposizione non lascerebbe dubbi sulla necessità di svolgere entrambe le attività – sportiva e didattica – al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione al Registro, mentre il successivo ricorso alla virgola nell’elencazione delle attività potrebbe interpretarsi sia in senso cumulativo, in conformità alla prima disposizione, sia in senso alternativo.
Tuttavia ragionando in maniera sistematica e considerando che l’art. 90 della L. 289/02 individua l’oggetto sociale delle a.s.d./s.s.d. nell’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, appare corretto ritenere che l’obbligo sia posto in via alternativa.
La definizione utilizzata dal legislatore vuole significare che anche l’attività didattica va considerata attività sportiva dilettantistica 1 e quindi ricompresa nel concetto di sport, ma non che lo sport debba necessariamente ricomprendere anche la didattica.
E tale lettura appare del tutto coerente non solo con il significato comune del concetto di sport, ma anche con la definizione contenuta nella Carta Sportiva Europea del Consiglio d’Europa che vi individua qualunque forma di attività fisica che ha quale finalità l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale con la promozione della socializzazione ovvero con il conseguimento di risultati a tutti i livelli e quindi presuppone, come è ovvio che sia, la completa autonomia (e autosufficienza) dell’attività agonistica e competitiva rispetto ad altre forme di esercizio della pratica sportiva.
Naturalmente possono valere analoghe considerazioni anche per il caso speculare in cui l’associazione o società sportiva svolga esclusivamente attività didattica e non partecipi a eventi agonistici. I corsi di avviamento allo sport organizzati dall’organismo affiliante o anche dall’associazione o società sportiva, purché espressamente autorizzati dall’organismo affiliante – secondo la definizione di attività didattica all’art. 2 punto 8) del regolamento CONI – potrebbero costituire requisito sufficiente per mantenere l’iscrizione al Registro in un’ottica intepretativa coerente con il dettato dell’art. 90 citato e con la natura di numerose discipline sportive riconosciute in elenco, che si caratterizzano per una totale mancanza di finalità competitiva e rappresentano l’altra dimensione dello sport, proprio come elaborata a livello europeo. Si veda per un ulteriore approfondimento S. Andreani,19Ma per stare nel Registro CONI … queste gare vanno proprio fatte?!?, in Newsletter n. 7/2019.
Dunque vi sono valide ragioni per ritenere superabile la congiunzione “e“. Del resto anche autorevoli esponenti del CONI in occasione di convegni pubblici hanno confermato che al fine di comprovare l’effettività attività svolta sia sufficiente l’inserimento di eventi sportivi “o” didattici: tuttavia a fronte del contenuto letterale del regolamento sarebbe quanto mai auspicabile una modifica della disposizione o quanto meno un chiarimento interpretativo formale.
[1] Come del resto confermato dall’art. 35 comma V del D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in l. 27/2/09 n. 14 là dove dispone che: “Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del T.U.I.R. sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.