Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Dal 31 agosto 2022 è online il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, presso il Dipartimento per lo Sport/Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale registro, in attuazione del d.lgs. 39/2021, assume la funzione di certificare l’effettiva promozione di attività sportive dilettantistiche da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche (a.s.d./s.s.d.).
Sostituisce il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche (Registro CONI 2.0), tenuto dal CONI, che perde, quindi, l’attribuzione esclusiva di unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica, concessa dall’art. 7, d.l. 136/2014, oggi abrogato.
L’attuale attribuzione al Dipartimento per lo Sport delle funzioni di tenuta e gestione del registro comporta, innanzitutto, che lo stesso venga regolamentato da norme di rango primario e superiori rispetto al vecchio ordinamento demandato al CONI.
Ciò assume una valenza importante soprattutto in ordine alle questioni relative alle attività che il sodalizio sportivo dilettantistico (a.s.d. o s.s.d.) deve svolgere al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione al registro, condizione questa essenziale, tra le altre, per godere delle importanti agevolazioni, fiscali e non, previste per il settore.
All’art. 2, d.lgs. 39/2021, viene espressamente previsto che le a.s.d./s.s.d., affiliate a una Federazione sportiva nazionale (FSN), a una Disciplina sportiva associata (DSA) o a un Ente di promozione sportiva (EPS), debbano:
- svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica e la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Viene tuttavia previsto all’art. 5 del regolamento del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche che il registro stesso è:
- il registro al quale vengono iscritte le a.s.d./s.s.d. che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa.
Per attività sportiva, didattica e formativa, come intese dal CONI e dal regolamento di disciplina del registro CONI 2.0 e sostanzialmente confermate dal regolamento del nuovo registro delle attività sportive del Dipartimento per lo sport, si intende:
- ATTIVITÀ SPORTIVA = attività agonistica di qualunque livello (competizioni, esibizioni, saggi, manifestazioni, campionati, tornei, ecc.);
- ATTIVITÀ DIDATTICA = attività motoria di base, allenamento di qualunque forma (corsi di avviamento, scuole, corsi sportivi, ecc.);
- ATTIVITÀ FORMATIVA = formazione teorica e non degli sportivi e dei tecnici, attività divulgative rivolte all’esterno.
L’ondivago utilizzo da parte del legislatore dell’espressione “nonché“, con significato di “e anche” (art. 2, lett. a) del d.lgs. 36/2021; art. 4 del regolamento del nuovo registro) e dell’espressione opposta “compresa o ivi compresa” (art. 2 lett. gg del d.lgs. 36/2021; art. 7 del d.lgs. 36/2021; art. 5 del regolamento del nuovo registro) innestano e quindi non superano l’incertezza sul tema.
L’orientamento prevalente, coincidente con quanto sostenuto dal CONI nel citato comunicato del dicembre 2021, riguardo all’alternatività dello svolgimento di attività sportiva (agonistica) “o” didattica (corsistica) per l’iscrizione al Registro CONI e, in futuro, al nuovo registro, si va consolidando sulla scorta sia della definizione di “sport” (vedi infra), sia sul plurimo ritorno del termine “compreso” a sottolineare come l’attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza sono parti stesse dell’attività sportiva, non qualcosa di avulso, ma qualcosa di integrativo/completamento dell’attività sportiva.
Se così non fosse sarebbero teoricamente escluse dal registro, da un lato le a.s.d./s.s.d. che svolgono esclusivamente attività agonistica (per esempio, una squadra di calcio iscritta al campionato LND – serie D- che non gestisce una scuola calcio), dall’altro quelle che invece promuovono solo corsi sportivi (per esempio, una palestra tradizionale che organizza corsi di fitness ma che non partecipa a gare).
Ciò in coerenza con la definizione di “sport” di cui all’art. 2, d.lgs. 36/2021, ovvero una definizione inclusiva delle attività di carattere teorico/didattico/formative e non più ancorata all’elenco delle discipline emanato dal CONI:
“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.”
Certamente opportuni ed espliciti chiarimenti si rendono necessari, stanti le sopra evidenziate conseguenze derivanti dal mancato riconoscimento del sodalizio quale ente sportivo dilettantistico: se e quando arriveranno sarà come sempre nostra cura darne immediata notizia.
Infine: sulle modalità di iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive (RAS) si veda Fabio Romei, È online il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche