Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

In caso di soggetto percettore non titolare di partita IVA, quale l'a.s.d. oggetto del quesito, le somme erogate come corrispettivo del contratto in esame possono trovare due diverse tipologie di inquadramento:
– da un lato, in quanto derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere, potrebbero rientrare nella previsione dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del T.U.I.R. ("obblighi di fare, non fare o permettere"): secondo questa impostazione, il rapporto tra proprietario e gestore si ritiene che non possa essere ricondotto nell'ambito del contratto di locazione, che presuppone il godimento di una cosa mobile o immobile verso un determinato corrispettivo; si tratterebbe, nella fattispecie in oggetto, di consentire al gestore l'installazione di antenne, ripetitori o stazioni radio e di compiere nei locali stessi lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti. Il caso in questione, pertanto, presenterebbe i caratteri dell' "obbligazione di permettere", assunta dai proprietari degli immobili nei confronti del gestore dietro il pagamento di un corrispettivo;
– in base a quanto statuito dalla C.T.R. di Roma, sentenza n. 563/14/12, invece, si tratterebbe di redditi diversi di locazione, ex art. 67, comma 1, lett. e) del T.U.I.R.: la C.T. R. investita della questione ha stabilito, innanzitutto, che l’operazione posta in essere dal contribuente non poteva concretizzarsi nello svolgimento di un’attività commerciale, dato che non rientra tra quelle specificamente previste dall’art. 2195 c.c., richiamando una sentenza della Cassazione, secondo cui la locazione è il “prodotto” dell’attività, piuttosto che “l’esercizio di una attività di produzione di beni o fornitura di servizi” (Cass. 993/1981); sotto il profilo fiscale, è stato osservato che i canoni di locazione percepiti costituiscono redditi diversi. Più precisamente, secondo i giudici d’appello, si tratta di redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli di cui all’art. 67, comma 1, lett. e) del T.U.I.R.
In entrambe le casistiche, il reddito in oggetto dovrà pertanto essere dichiarato nel quadro RL, quale reddito diverso.
La differenziazione è rappresentata dalla possibilità, solo nel primo caso, di detrarre gli eventuali costi inerenti sostenuti: pertanto, si ritiene che prudenzialmente i redditi in oggetto debbano essere annoverati tra quelli della lettera e).