Il quesito
Risposta di: Stefano MAINARDIS

Salve, siamo un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91; avremmo bisogno di alcune delucidazione in merito agli acquisti effettuati in Francia e a San Marino; le aziende fornitrici, a fronte della cessione del bene, (acquisto necessario per svolgere l’attività sportiva) hanno rilasciato all’ associazione sportiva dilettantistica fatture in cui non vi è indicato l’importo dell’IVA. Quale l’iter contabile, per la corretta gestione di tali acquisti? E’ necessario versare l’imposta mediante versamento all’ufficio IVA?In quale data? Quale modello deve essere presentato INTRA 12 o INTRA 13?. Cordiali saluti
risposta a cura del Dott. Stefano Mainardis, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Pordenone
La risposta al quesito del lettore va divisa in due parti: la prima relativa all’acquisto di beni da San Marino e la seconda relativa all’acquisto dalla Francia (o altro paese intracomunitario):
Acquisto da San Marino
Queste operazioni sono disciplinate dal DM 24.12.1993 entrato in vigore il 01.01.1994. Il DM citato per gli acquisti istituzionali effettuati nell’esercizio di attività istituzionali da parte di associazioni munite di partita Iva prevede che la fattura ricevuta vada sempre assoggettata ad imposta e gli adempimenti sono i seguenti: – presentare mensilmente all’Agenzia delle Entrate competente uno stampato conforme al mod. INTRA 12 relativamente agli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell’imposta dovuta tramite mod. F24 – annotare entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro istituito ai sensi dell’art.39 del DPR 633/72, le fatture ricevute dalla Repubblica di San Marino (quella munita del timbro a “secco” apposto dall’Ufficio Tributario di San Marino) integrate di una numerazione progressiva – nel caso in cui l’operatore sammarinese emetta fattura direttamente con l’addebito dell’Iva, l’associazione considera la fattura ricevuta esattamente come se fosse stata emessa da un fornitore italiano (nessuna registrazione ai fini Iva, ma annotazione della stessa nella contabilità – così indica anche il secondo periodo dell’art.12 del DM 24.12.93).
Nel nostro caso trattandosi di associazione che ha optato per la legge 398/1991, pur in assenza di chiarimenti ministeriali, si ritiene che la procedura debba essere così adattata: – annotazione della fattura di acquisto con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta nel registro semplificato di cui al DM 11.02.97. – liquidazione e versamento dell’Iva trimestrale, pari al 100% dell’imposta indicata in fattura per evitare sperequazioni rispetto ai contribuenti non in 398. Per approfondimenti si rinvia alla newsletter Fiscosport n. 3/2010.
Acquisti di beni dalla Francia (o altri paesi intracomunitari)
Tale normativa pur se rivoluzionata a partire dal 01.01.2010 per quanto riguarda i servizi, non presenta variazioni sostanziali alle regole da applicarsi agli acquisti di beni.
In base al suo particolare meccanismo impositivo, l’IVA sugli acquisti comunitari viene pagata nel paese di destinazione e impone agli operatori che intervengono nell’operazione una serie d’obblighi formali. Gli adempimenti da porre in essere per gli acquisti effettuati dalle asd con partita Iva che hanno optato per la L. 398/1991 e che non hanno tenuto contabilità separata per eventuali attività commerciali svolte possono essere così riassunti:
1) identificazione delle parti. Ciascun operatore deve comunicare alla parte il proprio status, la propria soggettività passiva ai fini IVA mediante comunicazione del proprio numero di partita IVA preceduto dalla sigla del paese (IT, GB, DE, FR e così via). L’identificazione è molto importante in quanto, qualora il soggetto acquirente non sia un soggetto passivo d’imposta, l’operazione posta in essere non potendosi classificare come “intracomunitaria” deve essere tassata nello stato del cedente e non in quello dell’acquirente. E’ possibile verificare la soggettività passiva delle parti attraverso il sistema di controllo delle partite iva comunitarie disponibile sul sito dell’agenzia delle dogane, www.agenziadogane.it .
2) annotazione della fattura d’acquisto nel registro semplificato di cui al DM 11.02.1997 integrata con l’importo dell’imposta;
3) presentazione, per via telematica, del modello INTRA 12, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.
4) liquidazione e versamento dell’Iva mensile, pari al 100% dell’imposta indicata in fattura per evitare sperequazioni rispetto ai contribuenti non in 398.
Sicuramente nel caso prospettato dal lettore non andrà presentato il modello INTRA 13 che va presentato dagli enti non commerciali senza partita IVA, se acquistano beni – diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni soggetti ad accisa – entro un limite annuo di euro 10.000, infatti in tali casi non sono considerati soggetti passivi di imposta ai fini della disciplina comunitaria e l’unico adempimento previsto è la presentazione prima di ogni acquisto intracomunitario, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate competente del modello INTRA 13.