Il quesito
Risposta di: D'Andò Vicenzo

Quando una associazione sportiva che ha optato per la 398/91 è obbligata alla presentazione del modello Unico, tenendo conto che ha esclusivamente operazioni di raccolta fondi o pubblicità?
risposta a cura del Rag. Vincenzo D’Andò, Consulente Provinciale Fiscosport Palermo
L’associazione sportiva che ha optato per la Legge n. 398/1991, gode dell’esonero dichiarativo esclusivamente per la dichiarazione IVA, viceversa, ai fini della tassazione sul reddito (IRES/IRAP), l’associazione istante è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi (Modello Unico ENC) per denunciare i proventi commerciali (pubblicità, e, eventualmente, raccolta fondi, ove i predetti fondi raccolti non rientrino nell’attività istituzionale dell’ente non commerciale per mancanza dei requisiti di legge, e ogni altro diverso provento di natura commerciale).
In particolare, occorre compilare il quadro RG del modello Unico 2007 per dichiarare i redditi del 2006, indicando nel rigo RG2, colonna 2, quali componenti positivi, i ricavi per attività commerciali in regime forfetario, barrando l’apposita casella, delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Mentre, nel rigo RG21, colonna 3, del medesimo quadro, quale componenti negativi, occorre indicare il 97% dei ricavi commerciali.
La differenza (3%) viene tassata ad IRES nel quadro RN del modello Unico Enc.
Infine, ai fini IRAP la tassazione avviene nel relativo quadro, sezione III, indicando nel rigo IQ23 il reddito dell’attività commerciale determinato in maniera forfetaria (cioè indicando direttamente il 3% dei ricavi commerciali).
Si rammenta che per poter usufruire dell’opzione per la determinazione forfetaria del reddito, necessita avere conseguito proventi derivanti dall’attività commerciale per un importo non superiore a euro 250.000. Inoltre, per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1 della legge n. 398/1991, non concorrono a formare il reddito imponibile (per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR.