Il quesito
Risposta di: CONTI Roberto

Quesito – trattamento delle perdite fiscali di anni precedenti di società a responsabilità limitata. Le volevo porre il seguente quesito. Nella compilazione del modello unico di una societa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che ha optato per il regime forfetario della L. 398 dopo aver calcolato e riportato al rigo RN1 del modello unico delle società di capitali il reddito forfetario, al rigo RN4 il programma riporta (nonostante siano compilati i rigi RF69 – RF71) l’importo della perdita pari al reddito RN1. In considerazione del fatto che il regime della 398 è stato solamente esteso alle società sportive dilettantistiche con la finanziaria 2003 e non hanno proceduto alla modifica e inserimento delle società sportive dilettantistiche nell’art.1 della L.398/91 (interessati), non risulta chiaro se la legge 398 sostituisce tutti o solamente alcuni articoli del capo II sezione I del TUIR (art.81-129). Posso riportare le perdite? La ringrazio e le porgo distinti saluti.
risposta a cura del Dott. Roberto Conti, Consulente Provinciale Fiscosport Cremona
La Legge 289 del 27 dicembre del 2002, pubblicata nel S.O. n. 240/L alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002, successivamente modificata dalla Legge n. 128/2004 oltre a introdurre la possibilità di costituire società di capitali senza scopo di lucro, sotto condizione di esercitare attività sportive dilettantistiche ed in regola con gli statuti, ha previsto ulteriormente la facoltà di applicare nei confronti di tali figure le disposizioni del regime forfetario della Legge 398/1991 e le altre disposizioni tributarie concernenti le associazioni sportive dilettantistiche. La circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 ha precisato che le società di capitali conservano sotto il profilo fiscale la natura commerciale dell’attività, anche nel perseguimento di fini non lucrativi, in quanto società di capitali esse sono riconducibili nell’ambito dell’articolo 73 comma 1, lett. a) del Tuir anche in virtù del fatto che l’assenza di fine di lucro non determina il mutamento della natura giuridica della società. Nel caso prospettato trova applicazione il principio di attrazione tipico delle società di capitali in base al quale il reddito complessivo è determinato secondo le disposizione del titolo II, capi I del Tuir. Tale principio è rilevante in quanto, a differenza di quanto avviene negli enti non commerciali, non c’è distinzione per le società commerciali tra attività istituzionali e attività commerciali. L’attività complessivamente esercitata da una società di capitali, ancorché sia senza scopo di lucro, assume natura commerciale. Prescindendo dalle cause che hanno generato la perdita e sulla base delle considerazioni illustrate il regime agevolato Legge 398/1991 si affianca all’art. 81 del D.P.R. n. 917/86 in base al quale <