Il quesito
Risposta di: Roberto Bresci

Al fine di inquadrare esattamente le problematiche inerenti al corretto assolvimento dell’imposta di bollo è necessario muovere dalla normativa di riferimento.
In primo luogo l’art. 27 bis della Tabella allegato B annessa al d.p.r. n. 642/72 il quale, testualmente recita come segue: sono esenti dall’imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS e dalle Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. In tale dettato normativo, manca qualsiasi riferimento alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche alle quali, pertanto, non si applica l’esenzione generale dall’imposta di bollo.
Tuttavia, il quadro di riferimento deve essere completato con la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 7, sempre della Tabella allegato B annessa al d.p.r. n. 642/72 nel quale è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per “… omissis … il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”. Ciò significa, secondo l’orientamento prevalente, che l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle quote di iscrizione, alle quote annuali e in generale a tutti i pagamenti effettuati a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che non rappresentano un corrispettivo per un servizio ricevuto o da ricevere. E’ pertanto ordinariamente dovuto il bollo sulle ricevute per i così detti corrispettivi specifici, incassati dalla associazione a fronte di specifici servizi (corsi sportivi, utilizzo della struttura, ecc.) ancorché de-commercializzati in quanto forniti a soci, associati, partecipanti e più in generale a tesserati (art. 4 del d.p.r. n. 633/72 e art. 148 T.U.I.R).
Per la verità l’utilizzo della locuzione contributi o quote associative potrebbe far propendere per una interpretazione più estensiva dell’esenzione, che tuttavia non mi trova molto d’accordo.
In conclusione per una corretta interpretazione della normativa relativa all’assoggettamento ad imposta di bolla, lo sforzo chiarificatore deve essere compiuto coordinando l’art. 7 del d.p.r. n. 642/72 con il testo dell’art. 4 del d.p.r. n. 633/72 (ma anche dell’art. 148 del T.U.I.R.) nel quale si afferma “che si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche … le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno luogo, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da … associazioni sportive dilettantistiche”.
Sono pertanto le ricevute rilasciate a fronte di questi contributi, quelle che devono essere assoggettate a imposta di bollo qualora superiori a € 77,47.