Il quesito
Si porta all'attenzione dei Consulenti Fiscosport la seguente riflessione: la legge di stabilità 2016 ha anticipato al 01/01/2016 l’entrata in vigore del d.l. n. 158/2015 sul sistema sanzionatorio. L’art. 19 del decreto 158/2015 prevede che per le associazioni in 398 l’inosservanza del limite delle operazioni in contanti non porti più alla decadenza dei benefici previsti dalla 398 stessa, salvo comunque le sanzioni in materia di antiriciclaggio. La norma doveva entrare in vigore nel 2017. E' corretto quindi interpretare che ora questo vale dal 01/01/2016. A questo punto è corretto ritenere che, se non esiste più questa norma, non ci ci sia più il limite dei 1.000 euro, ma che anche le associazioni abbiano il limite dei 3.000 per l'uso del contante Previsti dalla norma antiriciclaggio?
Risposta di: Fabio ROMEI

Il decreto legislativo n. 158/2015, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, approvato in via definitiva il 24 settembre 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, ha previsto all’articolo 19 un’importante novità a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Viene infatti abrogato il pesante regime sanzionatorio della decadenza dal regime fiscale forfetario di cui alla L. 398/1991, connesso alla trasgressione del divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a euro 516,46 (fino al 2014) e a euro 1.000,00 (dal 2015).
L’articolo 19 del decreto legislativo titola Associazioni sportive dilettantistiche e prevede testualmente: “Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e" sono soppresse.”
Il legislatore, con l’intervento di cui alla Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che l’entrata in vigore della disposizione citata sia fissata al 1° gennaio del 2016 (comma 133 dell’art. 1 L. 208/2015).
Per effetto di tale modifica il citato art. 25, comma 5, Legge n. 133/99 nella nuova formulazione prevede che:
“ I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.”
Rimane quindi pienamente in vigore il limite dei mille euro quale obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ancorché la Finanziaria 2016 abbia aumentato a € 3.000 il limite del divieto di trasferimenti in contanti, con la differenza rispetto al passato che a partire dal 1 gennaio 2016 il mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilità non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/91 ma solo l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
La sanzione amministrativa si applica a tutti i sodalizi sportivi indipendentemente dal fatto che abbiano optato per il regime di cui alla L. 16 dicembre 1991 n. 398.
La violazione dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni non determina invece, come chiarito nella risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, “il disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD” .
Va ricordato, infine, che nel caso di erogazioni liberali vige l’obbligo della tracciabilità del pagamento come condizione, per chi effettua l’elargizione, di accedere ai benefici fiscali connessi, trattandosi di un principio che vale per tutte le donazioni agevolate (Risoluzione n. 199/E del 3 agosto 1999).