Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Riteniamo di no, che non sia corretta, e tuttavia non è facile farsi riconoscere le proprie ragioni.
Ricordiamo anzitutto che la legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (rectius: dal 31 agosto 2022 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) l’esenzione dall’imposta di bollo per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” già prevista per le Onlus, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.
E ora ripercorriamo questa sorta di “corto circuito” in cui vengono a trovarsi le asd e le ssd al momento della registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto del nuovo sodalizio sportivo: alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate richiedono – oltre al pagamento dell’imposta di registro, comunque dovuta – anche il pagamento dell’imposta di bollo, sostenendo che l’esenzione prevista dalla normativa sarebbe applicabile esclusivamente agli enti già iscritti al RASD… ma l’ente non può iscriversi al Registro finché non ha depositato gli atti all’Agenzia.
Sul punto era intervenuta la DRE Emilia Romagna, citata dal lettore, che con nota del 25 giugno 2019 aveva ritenuto spettante l’agevolazione anche per le associazioni di nuova costituzione equiparandole alle organizzazioni di volontariato e specificando che ““l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato. Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI [oggi: RASD] ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
Ciò malgrado, da alcune DRE (Veneto in primis) giungono da qualche tempo indicazioni interne secondo cui l’esenzione sarebbe applicabile solo agli enti già iscritti al RASD.
Come comportarsi, dunque?
Oltre a sottolineare l’opportunità in ogni caso inserire su verbale di assemblea e il nuovo statuto il richiamo alla norma agevolativa, aggiungendo in calce la formula: esente da bollo art.27-bis allegato B d.p.r. n.642/72 (o analoga dicitura) in modo che alla presentazione degli atti sia chiaro il riferimento del diritto all’esenzione richiesta, dobbiamo riconoscere che davanti alla pretesa dell’Ufficio – in assenza di una interpretazione autentica o di una presa di posizione dell’Agenzia a livello nazionale – non esistono strumenti che permettano di far valere efficacemente l’applicabilità dell’esenzione.
Per l’associazione – che dal tenore del quesito sembra aver già esperito, vanamente, la strada del colloquio – può dunque essere opportuno provvedere comunque a pagare il bollo in fase di registrazione, per valutare, successivamente (vale a dire a registrazione RASD avvenuta) una richiesta di rimborso.
Rimane, certo, la strada del contenzioso, ovvero presentare istanza di rimborso e impugnare avanti le Corti della giustizia tributaria il diniego dell’Ufficio: ma potremmo essere certi dell’esito?
Al di là dei tempi e dei costi assolutamente sproporzionati alla materia del contendere (in caso di esito favorevole è assai probabile che l’Agenzia si opponga addirittura fino alla Cassazione), non possiamo escludere che il giudizio si appiattisca su un’interpretazione strettamente letterale, alla quale a questo punto con ogni probabilità si adeguerebbero anche le altre DRE…
Vi e ci evitiamo considerazioni conclusive, scontate quanto inutili.

