Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Come già descritto in risposta a quesiti analoghi, occorre prestare particolare attenzione al caso (frequente) in cui i campi da gioco (calcetto) siano affittati a soggetti non qualificati, al di fuori dello svolgimento di attività di diretta promozione di discipline sportive dilettantistiche riconosciute.
I corrispettivi incassati da terzi (non tesserati, non soci-associati) per l’affitto orario dei campi da gioco potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di favore ex l. 398/1991, qualora tali attività non fossero prevalenti rispetto all’effettiva promozione sportiva dilettantistica.
In questo caso infatti il mero affitto sarebbe considerato attività commerciale in senso stretto ma comunque connessa alla finalità istituzionale del sodalizio sportivo, seppur non direttamente funzionale al raggiungimento delle stesse.
Quindi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 18/E del 1/8/18, i relativi corrispettivi sarebbero oggetto di applicazione delle regole contabili e fiscali di cui alla l. 398/1991 e di conseguenza:
- non sarebbe necessaria l’emissione di certificazione dei corrispettivi in questione, mediante scontrino o ricevuta fiscale, essendo esonerati i soggetti che abbiano optato per il regime ex L. 398/1991 (art. 2, lett. hh), d.p.r. 696/1996);
- per i corrispettivi di cui al caso in esame si applicherà l’aliquota IVA 22% con detrazione forfetaria pari al 50% e obbligo di annotazione sul registro IVA di cui al d.m. 11/2/97.
Nel testo della risposta appena fornita, è stato utilizzato dal sottoscritto il “condizionale” al fine di assumere una posizione cauta in merito.
Ci si riferisce alla questione relativa alle attività “connesse” a quelle istituzionali sportive, mai sollevata fino alla pubblicazione della citata Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 1/8/18. Secondo tale documento, tra l’altro, nel campo di applicazione delle regole di vantaggio di cui alla l. 398/1991 rientrerebbero solo i proventi commerciali derivanti da attività legate a quelle dirette di promozione sportiva.
Fino ad allora era infatti pacifico e assolutamente condiviso che “ogni provento commerciale” (entro il limite del plafond previsto) potesse godere dei benefici di cui alla L. 398/1991, perché:
- nel testo della legge non sono presenti espressi riferimenti al concetto di “connessione”, anzi nell’art. 1, co. 1 e nell’art. 2, co. 2 della l. 398/1991 si legge: “qualsiasi provento commerciale”;
- l’applicazione della legge estesa a qualunque tipo di provento commerciale era stato chiarito anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria, attraverso un precedente documento di prassi (Circolare Ministero Finanze n. 1 del 11/2/1991);
- il concetto di “connessione” è presente nel nostro ordinamento solo nel DPR 544/1999 che si occupa di “imposta sugli intrattenimenti”, in maniera comunque contraddittoria (nell’art. 9, co. 1 ma poi scompare nel successivo co. 3 dello stesso articolo!);
- quindi, tale presunta regola sarebbe introdotta solo attraverso un atto non avente forza di legge, sarebbe contrario ad una disposizione di legge e quindi lesivo dei principi generali di tutela, affidamento e buona fede del contribuente (art. 10, l. 27/7/2000 – Statuto del contribuente).
Ciononostante la questione esiste e non può essere trascurata a priori, pur non risultando esserci mai state, al momento, contestazioni in tal senso in sede di verifica.
In conclusione, si può tranquillamente stare sereni (e applicare la l. 398/1991) nel caso in cui l’attività di locazione dei campi da gioco (a terzi non qualificati e al di fuori della normale attività sportiva) non sia di entità rilevante (o prevalente) o condotta tramite criteri e modalità (imprenditoriali/concorrenziali) tali da rendere evidente l’assenza di ogni legame con la promozione sportiva, ovvero con la missione istituzionale del sodalizio sportivo.