Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

La risposta al quesito del gentile lettore è: sì, il premio può essere elargito in contanti nel rispetto del divieto per le a.s.d./s.s.d. di effettuare questa operazione per importi pari o superiori a euro 1.000.
Aggiungiamo però due specificazioni:
La prima: il limite dei 1.000 euro ora indicato è destinato a venir meno a partire dal 1° gennaio 2026, per effetto della norma abrogativa dell’art. 241, co. 1, lettera cc), d.lgs. 33/2025, che ha cancellato l’art. 25 della legge 133/1999; dal 2026, dunque, la soglia sarà quella “ordinaria” di 5.000 euro.
La seconda: si faccia attenzione al fatto che il premio sia realmente tale, e non possa in alcun modo essere confuso con una somma “contrattualizzata” ovvero negoziata con il tecnico o l’atleta; in questo caso – in assenza appunto della natura aleatoria e stabilita unilateralmente dalla a.s.d. – si sarebbe in presenza di un compenso di risultato al quale applicare il trattamento dei compensi da lavoro sportivo.
Oltre alla qualificazione oggettiva della somma erogata, si deve tenere conto anche della qualificazione del soggetto percipiente: se infatti il premio venisse comunque conferito a una delle categorie che hanno con la società un rapporto di lavoro sportivo – oltre al fatto che non si applica il regime della ritenuta del 20% ex art. 30 d.p.r. 600/73 – si rientrerebbe nel generico divieto del pagamento in contanti previsto per i compensi ai “lavoratori” (art. 1, comma 910, legge n. 205/2017), tali essendo, a partire dalla Riforma dello sport, anche gli sportivi.