Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Le regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali di un ente di tipo associativo (non riconosciuto) non sono codificate, in quanto il codice civile concede ampia autonomia negoziale in merito (artt. 36 ss. c.c.) e rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle regole in materia di governance relative alle associazioni riconosciute (artt. 14 ss. c.c.), innanzitutto.
Ciò significa che tali enti sono liberi di fissare le regole che ritengono più opportune per garantire l’efficace ed efficiente funzionamento degli organi sociali. Tali regole sono inserite nello statuto e negli eventuali e connessi regolamenti interni.
Con specifico riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.), le regole statutarie (in generale) devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 148, co. 8, T.U.I.R. e dall’art. 90, co. 18, l. 289/2002 ai fini, rispettivamente, del godimento di talune agevolazioni fiscali e dell’iscrizione al registro CONI (delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche) e quindi del riconoscimento sportivo dilettantistico da parte dello stesso. Si tratta di regole sostanzialmente poste a garanzia della effettiva e democratica partecipazione alla vita associativa e alla libera eleggibilità dei componenti gli organi sociali.
Detto ciò, non è possibile fornire una risposta puntuale ai quesiti posti dall’utente, in quanto sarebbe necessario conoscere cosa prevede in tale senso lo statuto vigente (e gli eventuali regolamenti interni).
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo cui spetta, in estrema sintesi, l’attuazione della suprema volontà espressa dagli associati mediante l’Assemblea, organo sovrano dell’ente. L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea, con le modalità e nei tempi previsti in materia dallo statuto, anche per quanto riguarda l’espressione del voto e le preferenze relative ai candidati. Si può trattare di voto palese o segreto, si può esprimere una sola preferenza o più preferenze (indicando il numero massimo delle stesse), si può rilasciare una o più delega di voto, eccetera, fatto salvo, sempre e comunque, il principio fondamentale del voto singolo, ovvero di un voto per testa a salvaguardia della massima democrazia interna.
Per quanto concerne invece le modalità di tenuta delle assemblee a distanza e l’espressione del voto da remoto, considerando le restrizioni e i divieti in corso, finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19, oltre che il complesso susseguirsi e stratificarsi di norme, non perfettamente coerenti tra loro, si consiglia la lettura del recente contributo presente su Fiscosport a firma di Biancamaria Stivanello, Il Decreto Milleproroghe e l’approvazione dei bilanci. Nell’articolo viene dettagliatamente spiegato come e quando tenere le assemblee in videoconferenza, anche se lo statuto dell’associazione non prevede tale possibilità, garantendo, mediante redazione di apposito regolamento elettorale, il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, adottando sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurando adeguata pubblicità delle sedute.