Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

L’articolo a cui si riferisce il gentile lettore è apparso sul quotidiano economico versione cartaceo con il titolo “Sport dilettantistico, sì al contributo”, a firma di Gabriele Sepio. In realtà, non vi sono dubbi che anche gli enti no profit titolari di partita IVA possano accedere al contributo a fondo perduto previsto dal d.l. Rilancio (DL 34/2020) a favore delle imprese, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa.
Pertanto, anche le a.s.d. dotate di partita IVA, in quanto soggetti che esercitano attività di impresa, rientrano pienamente tra i beneficiari del contributo ex art. 25 del decreto di cui sopra. Infatti: – la norma riporta la seguente definizione dei soggetti beneficiari “soggetti esercenti attivita’ d’impresa” – la circolare Agenzia Entrate 15/E/2020 del 13 giugno 2020, al paragrafo 1, pag. 4, prevede che l’ambito soggettivo ricomprende gli “enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” – la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Contributo a fondo perduto“, giugno 20202, indica per gli enti non commerciali in regime forfetario il rigo RG4, col. 2, del Modello Unico, il dato dei ricavi da prendere a riferimento per l’individuazione della base di calcolo del contributo.
Il contributo spetta a condizione che l’a.s.d. presenti almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi (operazioni commerciali) del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- sia iniziata l’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- il domicilio fiscale o la sede operativa sia nel territorio di comuni colpiti dallo stato di emergenza
L’importo del contributo spettante è calcolato mediante una percentuale calcolata sulla riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (20% per ricavi fino a euro 400 mila; 15% per ricavi tra 400 mila e 1 milione; 10% per ricavi oltre 1 milione di euro): in generale, trattandosi di soggetti che applicano il regime ex L. 398/1991, con il plafond di euro 400.000, la percentuale applicabile sarà quella del 20%.
I valori da prendere a rifermento con riguardo ai mesi di aprile 2019 e aprile 2020 sono quelli relativi all’attività commerciale, come risultanti dal Registro dei minimi, tenuto ai sensi della L. 398/1991.
È previsto un contributo minimo di euro 2.000.
Il bonus va richiesto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
È importante evidenziare che per la presente misura di aiuto non è previsto un click day.
Si raccomanda la massima attenzione, in presenza dei seguenti casi particolari:
- in caso di fatturato e corrispettivi nel mese di aprile 2019 pari a zero, il contributo non è dovuto
- in caso di inizio attività nel 2019, il contributo spetta nella misura minima
- sono esclusi dal contributo i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda Infine, relativamente alle s.s.d. e alla particolarità derivante dallo status reddituale dei ricavi dalle stesse conseguiti, tutti attratti dall’art. 85, lettera a) e b) del T.U.I.R., quali ricavi che concorrono alla formazione del reddito di impresa, salvo la possibilità di applicare l’agevolazione ex art. 148, co. 3, T.U.I.R., circa la decommercializzazione dei corrispettivi specifici derivanti dai tesserati e soci, si rinvia a un apposito approfondimento che sarà pubblicato prossimamente.