Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La collaborazione dei dipendenti pubblici in ambito sportivo è regolata dall’art. 23 l. 289/02, che testualmente recita: “I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.
È chiara, ai sensi della citata disposizione normativa, la legittimità di rapporti di collaborazione dei dipendenti pubblici in ambito sportivo, nel rispetto dei requisiti indicati dalla norma.
In particolare, deve trattarsi di veri rapporti di collaborazione sportiva, presupposto di legittima erogazione dei compensi sportivi (art. 67, ex 81, T.U.I.R.) in cui al collaboratore (dipendente pubblico) non può essere contestata la presenza di un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale.
Al ricorrere di detti requisiti, sempre che il dipendente pubblico, a cui possono essere erogati solo compensi sportivi (ex art. 67 T.U.I.R., c. 1, lett. m), presti la propria opera come collaboratore sportivo in orario extra-lavorativo e nel rispetto degli obblighi professionali, non si vede la presenza di impedimenti alla collaborazione in ambito sportivo.
È importante precisare che la circostanza per cui il collaboratore sportivo può ricevere solo le somme di cui all’art. 67 T.U.I.R. (compensi sportivi, premi, rimborsi spese) deve essere chiaramente specificata nella lettera di incarico sottoscritta dall’associazione sportiva e dal collaboratore.
Laddove, appunto, sussistano tali condizioni, è sufficiente la comunicazione al datore di lavoro.
Infine, è doveroso precisare che, in seguito alle delibere emanate nell’ultimo biennio dal CONI tese al riconoscimento delle (uniche) discipline sportive, le collaborazioni sportive possono sussistere solo con riguardo alle discipline sportive riconosciute dall’ente esponenziale dello sport italiano. Il caso ipotizzato dalla lettrice sembra riconducibile a tale situazione, posto che la ginnastica è una disciplina riconosciuta. Là dove si esulasse da tale ambito, potrebbe non giustificarsi la legittima erogazione di compensi sportivi.