Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 36/2021, come da ultimo modificato dal “Decreto Correttivo bis” (d.lgs. 120/2023), è fatto obbligo di utilizzare il sistema informatico predisposto all’interno del “Registro delle Attività Sportive” (RAS) per le comunicazioni di inizio, modifica e proroga delle prestazioni di lavoro sportivo in ambito dilettantistico (indipendentemente dall’ammontare dei compensi pattuiti), che si presumono inquadrate nella forma del lavoro autonomo (“collaborazioni coordinate e continuative sportive”) al ricorrere dei requisiti espressamente previsti dallo stesso art. 28, d.lgs. 36/2021.
Tali comunicazioni, effettuate tramite il RAS, equivalgono a tutti gli effetti alle comunicazioni effettuate ai centri per l’impiego e devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria).
Si segnala una guida pratica, già pubblicata su Fiscosport a cura di Donato Foresta, contenente semplici istruzioni al fine del caricamento dei dati del collaboratore sportivo sul RAS: RAS: Guida pratica in 10 passi per caricamento dati del collaboratore sportivo con contratto di co.co.co. | Fiscosport.it