Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

Il collaboratore amministrativo-gestionale può svolgere anche altre prestazioni, di natura sportiva o non sportiva, diverse da quelle dedotte nel contratto, purché nell’ambito di un ulteriore rapporto di lavoro e non a titolo gratuito.
L’art.29 co.4 del d.lgs. n.36/21 prevede infatti che “le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale sportiva”. Non è possibile quindi prestare contemporaneamente prestazioni di lavoro e di volontariato nei confronti del medesimo sodalizio, ma è consentito invece intrattenere distinti rapporti di lavoro, nel rispetto della natura del contratto e della disciplina applicabile alla fattispecie. In particolare, nel caso che i due contratti vengano qualificati come autonomi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, si dovrà nel concreto prestare attenzione alle effettive modalità di svolgimento del rapporto con particolare riguardo all’organizzazione dei tempi, per poter escludere che la doppia prestazione ricollegata ai due contratti, non dissimuli un rapporto subordinato caratterizzato dalla messa disposizione delle energie lavorative a favore dell’unico committente.
Si evidenzia inoltre, nello specifico, che l’attività di “coadiutore della direzione di manifestazioni sportive” non risulta allo stato riconducibile alle figure di lavoratore sportivo tipizzate dalla riforma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico e giudice di gara) e si dovrà eventualmente verificare se possa essere compresa nell’ulteriore categoria di tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportiva, da individuarsi sulla base dei regolamenti tecnici federali e da approvarsi con decreto ministeriale. In particolare andrà verificato se tali mansioni potranno essere riconducibili a eventuali ruoli dirigenziali generici che venissero inseriti nell’elenco tenuto del Dipartimento dello sport.